Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con la Nota n. 64856 del 2 ottobre 2020, AGEA ha pubblicato le istruzioni operative per la presentazione delle domande di aiuto per l’ammasso privato di carni di vitello, istituite dall’articolo 222 del Decreto Rilancio.
L’articolo 222 del D.L. 34/2020 ha stanziato 90 milioni di euro per aiuti alle filiere agricole del settore zootecnico. Di tali risorse, come indicato dall’articolo 3, del D.M. 23 luglio 2020, sono destinate all’ammasso privato di carni di vitello 15 milioni di euro.
Possono beneficiare dell’aiuto le imprese che abbiano sede legale in Italia. In particolare, l’accesso agli aiuti è riservato alle imprese agricole di allevamento e/o le imprese, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni di vitello, di animali allevati e macellati in Italia. Tali soggetti devono avere l’esclusiva proprietà degli animali e devono attivare forme di ammasso privato, ai sensi del Titolo II del D.M. 23 luglio 2020.
Sono, in ogni caso, escluse le imprese che fossero già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final.
Sono ammissibili all’aiuto per l’ammasso delle carni di vitello le produzioni di carni fresche o refrigerate della specie bovina di età inferiore agli otto mesi, appartenenti ai codici doganali 0201 10 00, presentate in forma di carcasse o mezzene. Il periodo di stoccaggio è fissato in novanta giorni e l’importo complessivo dell’aiuto è pari a 1.785 euro per tonnellata di prodotto.
Per poter beneficiare dell’aiuto, le carni di vitello devono inoltre essere di qualità sana, leale e mercantile, derivare da animali allevati e macellati in Italia ed avere i seguenti requisiti:
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 23 luglio 2020, l’aiuto è concesso agli ammassi per la durata di novanta giorni con inizio il giorno successivo a quello in cui l'ultimo lotto singolo del quantitativo oggetto della domanda è conferito all'ammasso e termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso.
Le operazioni di svincolo potranno iniziare contestualmente all’effettuazione dei controlli finali. In caso di svincolo anticipato non è concesso alcun aiuto.
I termini per presentare le domande sono quelli fissati dal D.M. 23 luglio 2020 e modificati dal D.M. 9118376 dell’11 settembre. Pertanto, le domande di aiuto dovranno essere presentate entro il 7 novembre 2020.
Le domande, secondo lo schema allegato alla Circolare 64853/2020 e corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate ad AGEA e trasmesse unicamente mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it.
AGEA precisa che occorre presentare distinte domande per ciascun magazzino utilizzato per l’ammasso di uno o più lotti di prodotto, “pertanto, il richiedente può presentare più domande di aiuto, in riferimento a ciascun magazzino”.
Le domande di ammasso devono riguardare il prodotto non ancora conferito all’ammasso e il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda è fissato in dieci tonnellate.
Le domande sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione pari a 100 euro per tonnellata di prodotto.
AGEA ha indicato che:
Alle operazioni di conferimento all'ammasso dovrà essere presente personale dell’Organismo competente per il controllo, delegato da AGEA, il quale dovrà assistere anche al taglio e all'eventuale disossamento che precede il congelamento.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31/12/2020, così come previsto dal Paragrafo 3.1, punto c, della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final.
Pertanto, i beneficiari devono presentare un’apposita “domanda di pagamento anticipata” dell’aiuto all’Organismo Pagatore AGEA. Tale domanda dovrà essere redatta in maniera conforme al fac-simile allegato alle Istruzioni Operative, a corredo della Circolare AGEA in commento (all. 5).
Tali domande possono essere presentate dai beneficiari entro sette giorni dal ricevimento dell’esito positivo dell’istruttoria della domanda di aiuto ricevuto dall’Organismo Pagatore. Anche tali domande dovranno essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it.
Inoltre, la richiesta del pagamento anticipato prevede la contestuale costituzione di una apposita garanzia fidejussoria a favore di OP AGEA, nella misura del 110% dell’ammontare dell’aiuto richiesto. Copia della garanzia deve essere allagata alla domanda di pagamento anticipato.
Sono esclusi da tale obbligo solo gli enti indicati nell’apposito elenco agli atti dell’area amministrativa di AGEA.
Il pagamento dell’aiuto anticipato è subordinato alla verifica da parte dell’Organismo Pagatore:
Riportiamo di seguito i documenti allegati alla Circolare: