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È un autunno caldo per i CAA, ricco di scadenze. Scade venerdì 16 ottobre il termine per la presentazione delle domande di contributo a sostegno dei contratti di filiera per mais, soia e altre leguminose. Le domande devono essere presentate direttamente ad AGEA.
Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2020 ha introdotto un contributo di 100 euro/ha alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto, entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale.
L’aiuto, spettante a ciascuna impresa agricola, è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais o proteine vegetali (soia e legumi), nel limite di 50 ettari.
Le superfici indicate nell’impegno sottoscritto dal richiedente (o contratto) devono prevedere la coltivazione per un’ampiezza non superiore a quella indicata nel Piano colturale della Domanda di aiuto del richiedente.
Un requisito fondamentale per l’accesso al contributo è la sottoscrizione di un contratto di filiera di durata almeno triennale.
Ci sono diverse modalità di sottoscrizione del/i contratto/i triennale/i di filiera:
Nel secondo caso, in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o un'organizzazione di produttori riconosciuta, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario e l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia. Tale impegno/contratto di coltivazione deve fare riferimento allo specifico contratto di filiera e può avere durata annuale.
Nel terzo caso, il contratto di filiera deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra il centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione e l’industria di trasformazione, e deve essere sottoscritto successivamente a questo/i ultimo/i. Poiché l’imprenditore agricolo non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l’industria di trasformazione, il centro di stoccaggio, o altri soggetti della fase di commercializzazione, devono rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la relazione causale tra il contratto di filiera sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l’industria di trasformazione.
Ci può essere il caso in cui l’impresa di commercializzazione, o trasformazione, associ direttamente le imprese agricole, anche in forma cooperativa; in tal caso, il contratto di filiera può essere sostituito direttamente dall’impegno/contratto di coltivazione, a condizione che preveda anch’esso una durata triennale.
Tra le precisazioni fornite dal MIPAAF tramite le FAQ pubblicate lo scorso 6 ottobre, vi è quella in cui si conferma che un contratto tra agricoltore e centro di stoccaggio, un consorzio o una cooperativa di commercializzazione risponde ai requisiti per l'accesso al Fondo filiere.
Infatti, nella risposta n. 4 è stato indicato che "è corretta l’interpretazione che prevede la possibilità di sottoscrizione di un contratto di filiera triennale tra impresa agricola e impresa di commercializzazione e quindi anche impresa di essicazione, stoccaggio e commercializzazione".