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AGEA, con la Circolare del 12 ottobre 2020, n. 67196, ha indicato le modalità e le condizioni di ammissibilità al fine di consentire agli Organismi Pagatori di procedere al pagamento dell’anticipo, fino al 70% dei pagamenti diretti, nell’ambito dei regimi di sostegno di cui al Regolamento UE n. 1307/2013, per le Domande Uniche presentate nel 2020.
Il pagamento dell’anticipo dei pagamenti diretti, per le domande presentate nel 2020, riguarda:
Sono invece esclusi dal pagamento dell’anticipo, in quanto l’esatta determinazione degli importi presuppone la conclusione di tutti i controlli amministrativi:
Inoltre, tra i destinatari degli anticipi restano esclusi i soggetti per i quali sono state rilevate delle anomalie.
AGEA ha inoltre precisato che:
Le anticipazioni potranno essere erogate a partire dal 16 ottobre e sono subordinate alle verifiche delle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013.
In base all’art. 7 del D.M. n. 5465/2018, l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore, ai sensi del titolo III, capo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, è ridotto, per un dato anno civile, del 50% per la parte dell’importo al di sopra di 150.000 euro e, qualora l’importo così ridotto superi i 500.000 euro, la parte eccedente è ridotta del 100%.
Pertanto, l’anticipo spetta nella misura massima del 70% dell’importo spettante all’agricoltore, calcolato sulla base di quanto stabilito dal suddetto Decreto.
In ogni caso, l’anticipo erogato non può eccedere il limite massimo del 70% di 500.000 euro.
Inoltre, gli Organismi Pagatori, prima di erogare l’acconto, dovranno procedere a compensare eventuali crediti nei confronti dei beneficiari, assumendo ogni necessaria cautela, quale la sottoposizione degli anticipi stessi a condizione risolutiva, sulla base delle risultanze emergenti dal completamento dell’istruttoria delle domande e dell’attribuzione dei titoli definitivi.
Delle cautele adottate debbono essere informati i beneficiari.