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pacchetto-ortofloro-plus Da oggi in arrivo l’anticipo PAC per la Domanda Unica 2020

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agea, con la circolare del 12 ottobre 2020, n. 67196, ha indicato le modalità e le condizioni di ammissibilità al fine di consentire agli organismi pagatori di procedere al pagamento dell’anticipo, fino al 70% dei pagamenti diretti, nell’ambito dei regimi di sostegno di cui al regolamento ue n. 1307/2013, per le domande uniche presentate nel 2020. il pagamento dell’anticipo dei pagamenti diretti, per le domande presentate nel 2020, riguarda:. il regime del pagamento di base, in base ai titoli in portafoglio, esclusi quelli oggetto di trasferimento e in attesa di validazione;. il regime dei piccoli agricoltori;. qualora siano stati effettuati gli specifici controlli amministrativi previsti, il pagamento a favore delle pratiche benefiche per il clima e l’ambiente. sono invece esclusi dal pagamento dell’anticipo, in quanto l’esatta determinazione degli importi presuppone la conclusione di tutti i controlli amministrativi:. i pagamenti per il sostegno accoppiato;. il pagamento per i giovani agricoltori. inoltre, tra i destinatari degli anticipi restano esclusi i soggetti per i quali sono state rilevate delle anomalie. agea ha inoltre precisato che:. per il pagamento relativo al regime dei piccoli agricoltori non occorre procedere all’adattamento proporzionale dell’importo fissato per la campagna 2015, in quanto il massimale nazionale fissato per l’anno 2020 è uguale a quello fissato per l’anno 2019;. per il pagamento a favore delle pratiche benefiche per il clima e l’ambiente si applica il valore di 0,5175 fissato al punto 5 della circolare agea n. 37208 del 3 giugno 2020. controlli e limiti nell’erogazione degli anticipi. le anticipazioni potranno essere erogate a partire dal 16 ottobre e sono subordinate alle verifiche delle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 74 del reg. (ue) n. 1306/2013. in base all’art. 7 del d.m. n. 5465/2018, l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore, ai sensi del titolo iii, capo 1, del reg. (ue) n. 1307/2013, è ridotto, per un dato anno civile, del 50% per la parte dell’importo al di sopra di 150.000 euro e, qualora l’importo così ridotto superi i 500.000 euro, la parte eccedente è ridotta del 100%. pertanto, l’anticipo spetta nella misura massima del 70% dell’importo spettante all’agricoltore, calcolato sulla base di quanto stabilito dal suddetto decreto. in ogni caso, l’anticipo erogato non può eccedere il limite massimo del 70% di 500.000 euro. inoltre, gli organismi pagatori, prima di erogare l’acconto, dovranno procedere a compensare eventuali crediti nei confronti dei beneficiari, assumendo ogni necessaria cautela, quale la sottoposizione degli anticipi stessi a condizione risolutiva, sulla base delle risultanze emergenti dal completamento dell’istruttoria delle domande e dell’attribuzione dei titoli definitivi. delle cautele adottate debbono essere informati i beneficiari. ©riproduzione riservata
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