L’allegato II della Circolare AGEA n. 74991 del 12 novembre 2020 introduce nuove disposizioni riguardanti le modalità di controllo, da parte delle Regioni e delle Province autonome, per ciò che riguarda le PLT. Infatti, al fine di includere nel layer le nuove PLT, o per verificare il mantenimento dei requisiti delle stesse, vengono stabilite delle modifiche inerenti ai criteri di valutazione quali accessibilità, appetibilità e percentuale di copertura delle essenze.
Le novità
Con la Circolare di AGEA n. 74991 del 12 novembre 2020, vengono disposte alcune integrazioni in riferimento alle modalità di esecuzione dei controlli riguardanti i prati permanenti che rientrano nelle PLT. Le PLT, acronimo di Pratiche Locali Tradizionali, sono quelle superfici nelle quali non risulta predominante l’erba e le altre piante erbacee da foraggio e sono, come da Regolamento, considerate prati permanenti.
Con l’allegato II della Circolare in oggetto, si sostituisce integralmente quello riportato nella Circolare AGEA n. 33785 del 2019. In altre parole, ai fini sia della determinazione delle nuove PLT sia del mantenimento dei requisiti delle PLT precedentemente incluse, devono essere verificati i seguenti requisiti (il controllo dovrà essere svolto su superfici selezionate a campione):
- accessibilità: la valutazione dovrà essere effettuata sulla base dell’esistenza o meno di impedimenti fisici all’accesso degli animali che utilizzano prevalentemente questo tipo di terreni per il pascolo (es. eccessiva pendenza, vegetazione troppo fitta ecc.);
- appetibilità essenze: la valutazione riguarderà in tal caso l’appetibilità delle essenze erbacee, arbustive e arboree, prevalentemente presenti nella superficie oggetto di controllo, da parte delle specie e razze zootecniche che tradizionalmente usano tali terreni per il pascolo;
- verifica percentuale copertura essenze: in tal caso, la valutazione andrà fatta ai fini della determinazione della tara forfettaria per la classificazione delle PLT, tenendo in considerazione sia la percentuale della superficie erbosa sia la percentuale addizionale di superficie arborea-arbustiva che vengono utilizzate per le pratiche di pascolamento. Fermo restando che tale valutazione dovrà essere effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, lettera d) D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018, che stabilisce che le specie arbustive-arboree possono contribuire all’eleggibilità dei prati permanenti solo nel caso di Pratiche Locali Tradizionali, sono tre i casi che vengono a crearsi, come riportato in tabella.
% sup. erbosa |
% sup. arborea e arbistiva |
% complessiva sup. pascolabile (X+Y) |
% tara forfettaria applicata |
30% ≤ X ≤ 50% |
Y% |
Z >50% |
50 |
30% ≤ X ≤ 50% |
Y% |
30% ≤ Z ≤ 50% |
70 |
X% < 30% |
N.A. |
N.A. |
100 (NO PLT) |
Al fine di determinare la suddetta tara, il tecnico interessato dovrà preliminarmente marcare un’area di circa 100 mq in una o più zone rappresentative, all’interno delle quali valutare le proporzioni di superficie erbosa, erbacea ed arbustiva, da cui avranno luogo i tre casi elencati nella tabella. Verranno ritenute eleggibili le sole parcelle che rispettano i requisiti di accessibilità, appetibilità e con tara forfettaria inferiore al 100%.
Si precisa inoltre che i controlli dovranno preferibilmente essere effettuati in quei periodi in cui le condizioni climatiche rendono accessibili le parcelle e in generale sussistono le condizioni per lo sfruttamento delle superfici per l’alimentazione zootecnica.
Il risultato, opportunamente documentato con foto in formato digitale, andrà ad aggiornare il layer PLT.
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