Il 6 agosto 2020 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, obbliga l'indicazione obbligatoria di provenienza nell'etichettatura delle carni suine trasformate.
Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 16 settembre 2020, entrando in vigore lunedì 16 novembre 2020 e prevede disposizioni specifiche per le “carni di ungulati domestici”, “carni macinate”, “carni separate meccanicamente”, “prodotti a base di carne” e “preparazioni di carni”.
Secondo quanto previsto dalla norma, nelle etichette di questi prodotti “è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di provenienza della carne suina”. L’art. 4 stabilisce che l'informazione sia posizionata “nel campo visivo principale, stampata in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile". In particolare:
- Paese di nascita: nome del Paese di nascita degli animali;
- Paese di allevamento: nome del Paese di allevamento degli animali;
- Paese di macellazione: nome del Paese in cui sono stati macellati gli animali.
La dicitura “100% italiano” è utilizzabile solo quando la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.
In altre parole, dal 16 novembre scorso era possibile immettere in commercio solo i prodotti già etichettati a quella data con l’indicazione di origine della carne suina, ma non potevano essere utilizzati gli imballaggi e le etichette non conformi al Decreto, con un evidente danno economico per le aziende.
Per tale motivo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 il termine entro il quale i prodotti etichettati in modo non conforme possono essere commercializzati, fino allo smaltimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta.
Ricordiamo che, nonostante la proroga degli imballaggi concessa, il D.M. è entrato in vigore lo scorso 16 novembre e di conseguenza tutte le nuove etichette ed imballaggi dovranno essere conformi alle nuove disposizioni.
Infine, si precisa che per le violazioni al Decreto si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 131. I prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore del Decreto (15 novembre 2020) possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta.
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