Con la Circolare 80182 del 2 dicembre 2020, AGEA ha fornito le indicazioni sulle necessarie limitazioni da applicare ai saldi dei pagamenti della Domanda Unica, in quanto dovranno essere effettuate delle attività dal Registro Nazionale titoli che incidono sul valore dei titoli attualmente presenti nel Registro.
Dal 1° dicembre 2020, gli Organismi Pagatori possono procedere al pagamento dei saldi della Domanda Unica 2020. Tuttavia, il Regolamento UE n. 1307/2013 prevede che, in mancanza di plafond disponibile per l’attribuzione dei titoli dalla Riserva Nazionale, è necessario effettuare una riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro nell’anno di campagna.
Inoltre, occorre garantire i massimali di cui agli allegati II e III del Regolamento UE n. 1307/2013, nonché quelli previsti per ciascun regime di intervento, eseguendo, se necessario, un ulteriore taglio lineare, ad esempio in materia di pagamento del “giovane agricoltore”.
Il valore attuale dei titoli potrebbe subire delle modifiche anche a seguito del ritardo dell’adozione dei provvedimenti nazionali, conseguenti all’attesa dell’approvazione del Regolamento UE transitorio per gli anni 2020-2021 e 2022.
AGEA ha rappresentato come la possibile riduzione del valore dei titoli e dell’importo dei pagamenti potrebbe conseguentemente essere soggetta a riduzioni lineari per garantire il rispetto dei plafond, invitando, pertanto, gli Organismi Pagatori affinché, in via prudenziale, procedano:
- ad applicare un tasso di riduzione nella misura del 10% ai pagamenti del regime di base (titoli) e del greening relativi al saldo della Domanda Unica 2020;
- ad erogare integralmente, senza alcuna riduzione, i pagamenti in favore degli agricoltori aderenti al regime dei piccoli agricoltori;
Inoltre, non dovranno essere erogati:
- i pagamenti del premio giovane agricoltore, fino a quando non saranno concluse le istruttorie a livello nazionale da parte di tutti gli Organismi Pagatori, al fine di garantire il rispetto del plafond specifico;
- i pagamenti dei premi accoppiati (art. 52, Reg. UE n. 1307/2013), fino a quando non saranno concluse le istruttorie delle varie misure da parte di tutti gli Organismi Pagatori.
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