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A seguito dell’intesa sancita il 5 novembre 2020 nella Conferenza Stato-Regioni, a partire dal 1° gennaio 2021 non saranno più ammesse le fatture prive del CUP (Codice Unico di Progetto) o di una scrittura equipollente.
Ai sensi dell'art. 65, primo comma del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, le norme sull'ammissibilità delle spese devono essere adottate a livello nazionale: "l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente Regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi".
Per dare attuazione al suddetto articolo 65 e considerato quanto disposto dal D.P.R. n. 22/2018, ossia il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, la Conferenza Stato-Regioni ha pubblicato le nuove linee guida per l’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale.
Con l’approvazione delle nuove “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020” è stato previsto che, per le fatture emesse dal 1° gennaio 2021 (anche in formato elettronico), ai fini dell’ammissibilità ai contributi PSR, devono obbligatoriamente indicare il Codice Unico di Progetto (CUP) o altra indicazione equipollente.
In altre parole, ai fini dell’eleggibilità della spesa documentata da fattura elettronica, occorre che sulla stessa sia riportato il CUP attribuito ad un numero univoco di domanda e riferito ad una specifica operazione o sottomisura del PSR o da scrittura equivalente (ad esempio: PRS… Tipo operazione… Bando di cui alla Delibera… N. domanda…).
Pertanto, “tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021, se prive di CUP o di indicazione equipollente, non saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture relative alle spese di cui all’art. 45 paragrafo 2 lettera c) del Reg. (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e delle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell’evento (art. 60 Reg. (UE) 1305/2013)”.
Si ricorda, infine, che il pagamento in contanti non è consentito, ad eccezione dei pagamenti effettuati dai beneficiari della sottomisura 17.1 (premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante), nel rispetto della normativa vigente e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, e ad eccezione dei pagamenti effettuati dai beneficiari della sottomisura 3.1 (sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità) tramite bollettino postale prestampato dall’OdC e intestato al beneficiario.