Il Regolamento UE n. 1307/2013 stabilisce che il “il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle Regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà”.
Nel nostro Paese la disposizione comunitaria è stata attuata dal Decreto MIPAAF del 7 giugno 2018 n. 5465, poi modificato dal D.M. del 9 agosto 2018 n. 7839.
Il plafond assegnato al sostegno accoppiato delle produzioni è pari al 12,92% del totale nazionale degli aiuti e, per la campagna 2020, ammonta a 478.600.000 euro.
AGEA, con la Circolare 2958 del 18 gennaio 2021, passa in rassegna l’intera disciplina in argomento e le misure per le quali l’agricoltore può richiedere il sostegno accoppiato.
In base ai citati Decreti, il sostegno accoppiato può essere presentato in Domanda Unica in relazione ai seguenti settori:
Settore |
Misura |
Bovini da latte |
|
Bovini da carne |
|
Bovini macellati |
|
Zootecnia ovi-caprino |
|
Frumento duro, colture proteiche e proteaginose |
|
Olio di oliva |
|
Attenzione alla tempestiva e corretta rilevazione dei dati in BDN-Teramo
Nella parte della Circolare in cui sono rappresentate le singole misure e nel documento tecnico per la verifica delle condizioni di ammissibilità, AGEA ha evidenziato che le misure del settore zootecnico prevedono come condizione di ammissibilità il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo i termini e le modalità previste dai Regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004.
Per tutte le tipologie di aiuto richiedibili a premio nell’ambito del sostegno accoppiato zootecnico, il capo non è ammissibile all’aiuto qualora le informazioni presenti in BDN siano insufficienti o incongruenti o contradditorie e non consentano di eseguire i controlli di ammissibilità.
Con riferimento a tutte le misure zootecniche, l’allevatore ha l’obbligo di aggiornare la BDN entro sette giorni successivi ai termini di rilevazione (ad esempio, per la nascita dell’animale identificazione va fatta entro venti gg a cui si aggiungono sette gg per la registrazione in BDN). In presenza di delega rilasciata dal detentore dell’animale a un terzo soggetto, quest’ultimo dispone di ulteriori cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione per eseguire l’adempimento della registrazione in BDN.
I verificatori dovranno porre attenzione alle tempistiche con cui gli allevatori o i soggetti da loro delegati hanno aggiornato la BDN, avendo cura di considerare anche le eventuali festività.
In pratica, solo con il tempestivo aggiornamento dei dati nella BDN i verificatori potranno verificare la congruenza dei dati in relazione alle diverse misure.
Ad esempio, per il settore dei bovini da latte e da carne, in base ai dati scaricati dalla BDN, i verificatori controlleranno:
- il limite di 20 mesi di vita della vacca, al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di vitelli;
- il limite di 18 anni d’età della vacca, oltre al quale non è possibile considerare nascite di vitelli;
- il periodo minimo di 270 giorni dell’intervallo di interparto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA