Il Reg. 2020/2220 (art. 9) dispone per gli Stati membri l’obbligo di assumere, in sede nazionale, talune decisioni per prorogare o modificare le regole attuali.
Il termine ultimo per la notifica di dette decisioni alla Commissione Europea è il 19 febbraio 2021 (per l’anno di Domanda 2021) ed il 1° agosto 2021 (per l’anno di Domanda 2022).
In particolare, le decisioni riguardano:
- l’applicazione delle riduzioni e del capping;
- la flessibilità tra primo e secondo pilastro;
- la prosecuzione della convergenza interna dei titoli all’aiuto;
- la percentuale di taglio dei diritti all’aiuto per la costituzione della riserva nazionale;
- la percentuale del massimale annuale nazionale da destinare al pagamento per i giovani agricoltori;
- la percentuale del massimale nazionale da destinare al sostegno accoppiato.
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha comunicato a Bruxelles di lasciare invariate - per il 2020 e il 2021 - tutte le decisioni rispetto allo status quo.
Quindi, la convergenza dei titoli non prosegue; i titoli rimangono per il 2020 e il 2021 allo stesso valore del 2019.
Per il 2022, il MIPAAF deciderà entro il 1° agosto 2021.
Angelo Frascarelli
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