Il Decreto MIPAAF n. 99707 del 1° marzo 2021 “Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN (…)” chiarisce ed applica in maniera definitiva, a livello nazionale, il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
Molte disposizioni di questo Decreto sono già in vigore, come la domanda grafica, ma questo Decreto ha il merito di sancire un’applicazione obbligatoria e più omogenea a livello nazionale; inoltre, prefigura alcuni ampliamenti per il futuro, come l’obbligatorietà di inserire le informazioni detenute dalle aziende relative al registro dei trattamenti e delle fertilizzazioni nell’ambito del Quaderno di Campagna.
Sistema unico di identificazione delle parcelle agricole
Già il Decreto Legge 76 del 2020 aveva istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole, in conformità all'articolo 5 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.
Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) è un registro, unico per l’intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione Europea e nazionali. Esso si basa sull’archivio di ortofoto digitali, provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio, che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS).
Aggiornamento del SIPA
AGEA Coordinamento realizza ed aggiorna il SIPA, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica dei sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali.
Il SIPA è aggiornato mediante tecniche di interpretazione delle ortofoto e delle immagini satellitari, nonché in base all’esito dei procedimenti amministrativi autorizzativi e dei controlli svolti in loco, ivi compresi quelli per l’ammissibilità delle domande d’aiuto. L’aggiornamento dell'intera superficie agricola nazionale, mediante tecniche di fotointerpretazione su ortofoto ad alta risoluzione, avviene con cadenza almeno triennale.
Parcella di riferimento
L’unità elementare del SIPA è la parcella di riferimento, univocamente identificata e costituita da una superficie agricola, come definita ai sensi della normativa dell’Unione Europea, geometricamente delimitata, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive.
La parcella di riferimento deve essere misurabile e, in linea di principio, stabile nel tempo, e deve consentire la localizzazione univoca ed inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente dall’agricoltore.
La parcella di riferimento concorre alla determinazione della superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale, nazionale e dell’UE, nonché per ogni dichiarazione, comunicazione ed ogni altro procedimento amministrativo basato sulle superfici.
Fascicolo aziendale
Tutte le aziende che detengono superfici agricole sono tenute a dichiarare la propria consistenza aziendale e il piano colturale annuale, in modalità grafica.
Le informazioni desunte dalla dichiarazione grafica sono incrociate con le informazioni del SIPA ai fini dello svolgimento dei controlli amministrativi, nonché utilizzate ai fini dell’aggiornamento del sistema.
Le informazioni detenute dalle aziende relative al registro dei trattamenti e delle fertilizzazioni, nell’ambito del Quaderno di Campagna, di cui all’articolo 10 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 12 gennaio 2015, costituiscono elemento obbligatorio del fascicolo con le modalità e nei termini stabiliti nell’ambito del Comitato Tecnico di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
Nessuna sanzione o recupero se la superficie differisce con quella determinata in precedenza
La superficie aziendale è dichiarata attraverso l’utilizzo di strumenti grafici e determinata sulla base della superficie massima ammissibile della parcella di riferimento.
Qualora la superficie determinata differisca dalla superficie determinata in precedenza, utilizzando una diversa metodologia di misurazione, allo scostamento si applica l’articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 809/2014, e, pertanto, non si determinano recuperi, sanzioni o ulteriori pagamenti nell’ambito di procedimenti.
Angelo Frascarelli
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