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La Circolare AGEA n. 0018677 del 16/03/2021 disciplina le procedure di presentazione delle domande di trasferimento dei titoli PAC, nonché le procedure con le quali sono eseguite le annotazioni di pignoramenti e pegni aventi ad oggetto i titoli PAC, nel Registro Nazionale Titoli, a partire dalla campagna 2021 fino al 2022.
La domanda di trasferimento titoli deve essere presentata dal CAA dell’agricoltore cessionario all’Organismo pagatore competente per territorio entro il termine previsto per la presentazione della Domanda Unica, anche tardiva (11 giugno 2021). Successivamente a tale data non è possibile presentare domande di trasferimento titoli.
Successivamente alla scadenza sopra indicata, per la presentazione della domanda di trasferimento titoli si applica la seguente procedura:
Si riporta, di seguito, un prospetto riepilogativo dei principali adempimenti:
Adempimento |
Scadenza |
Presentazione della domanda di trasferimento titoli |
11 Giugno 2021 |
Estinzione del debito in capo al cedente e/o riduzione dei titoli oggetto di trasferimento ad un numero il cui valore eccede l’importo del debito |
30 Settembre 2021 |
Perfezionamento delle istruttorie delle domande di trasferimento titoli, ad eccezione dei casi indicati ai precedenti punti 1 e 2 (presenza di un debito in capo al soggetto cedente o pagamento dell'anticipazione nazionale in favore del cedente o espresso diniego del cedente) |
28 Febbraio 2022 |
Nell’ambito del regime piccoli agricoltori, il trasferimento dei titoli avviene tramite la presentazione della domanda di subentro nel regime dei piccoli agricoltori o la domanda di subentro e contestuale recesso dal regime.
Il soggetto cessionario deve essere in possesso del requisito di agricoltore attivo, pena rigetto della domanda, se non nei casi di successione anticipata o effettiva. Al contrario, il soggetto cedente può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività, ma è necessario quello dell’assenso al trasferimento, l’assenza di debiti e la non concessione di anticipazioni con Fondi nazionali in suo favore. La domanda di trasferimento dei titoli è altresì rigettata in presenza di una sospensione amministrativa annotata nel Registro Nazionale Titoli riguardante il soggetto cessionario, cedente o i titoli stessi.
Il trasferimento dei titoli può avvenire per: vendita; affitto/comodato di titoli con terra, senza terra e con movimentazione a tre soggetti (proprietario dei titoli, proprietario della terra, affittuario di titoli e terra nei soli casi previsti); risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli; contratto di compartecipazione stagionale; successione anticipata ed effettiva (uniche fattispecie di trasferimento titoli nell’ambito del regime dei piccoli agricoltori); scioglimento della comunione ereditaria; trasformazione di forma societaria; conferimento temporaneo di titoli ad una società; restituzione titoli dalla società al soggetto conferente; conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli ed infine per la scissione o la fusione di una società (Vedi allegato 1).
Nel Registro Nazionale Titoli (RNT) vengono indicati per ciascun titolo: il numero progressivo, il valore, l’eventuale movimentazione e la presenza di pesi/vincoli giuridici (pegno, pignoramento, sequestro) e blocchi al trasferimento. I titoli PAC possono formare oggetto sia di pignoramento sia di pegno. Nell’atto di pegno deve essere espressamente indicato il numero identificativo del titolo che si intende pignorare, mentre in quello di pignoramento va indicato anche il codice fiscale del debitore esecutato. La annotazione nel RNT dei pignoramenti viene eseguita da AGEA tramite trasmissione della copia dell’atto di pignoramento mobiliare da parte del creditore, garantendo così l’impossibilità di eseguire nel sistema informatico l’operazione di trasferimento del titolo dal debitore pignorato ad un terzo soggetto. Mentre è a cura del cessionario trasmettere ad AGEA la copia del provvedimento di assegnazione del titolo pignorato o, nel caso di vendita all’asta, copia dell’ordinanza di vendita e del verbale di vendita al fine di eseguire il trasferimento dei titoli. Nel caso invece della notazione del pegno, è onere dell’interessato trasmettere copia dell’atto costitutivo di pegno all’AGEA per l’annotazione nel Registro Nazionale Titoli. Infine, nei casi di rinuncia al pignoramento e l’estinzione del pegno va comunicato ad AGEA per la cancellazione dell’annotazione nel RNT.
Angelo Frascarelli