È stata annunciata l’imminente pubblicazione, da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dei due decreti attuativi dei nuovi obblighi di monitoraggio previsti dall’art. 3, D.L. n. 27/2019.
Nell’ambito del D.L. n. 27/2019, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici eccezionali, è stato introdotto l’obbligo di monitoraggio degli acquisti di latte e di semilavorati caseari, in Italia e all’estero.
In particolare, l’art. 3, D.L. n. 27/2019, prevede l’obbligo di registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 74/2018, i quantitativi:
- di latte ovino e caprino (con la specifica del relativo tenore di materia grassa), consegnati loro dai singoli produttori nazionali;
- di latte di qualunque specie, acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in altri Stati membri o in Paesi terzi;
- di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione Europea o da Paesi terzi, con indicazione del territorio di provenienza.
Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino sono tenute a registrare nella banca dati SIAN, con cadenza trimestrale, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato o ceduto, e le relative giacenze di magazzino.
I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, possono quindi accedere alla banca dati SIAN per consultare i quantitativi di latte registrati dai primi acquirenti.
L’annotazione degli acquisti di latte nella banca dati SIAN deve essere effettuata entro il giorno 20 del mese successivo a quello di registrazione delle operazioni. Le imprese di trasformazione casearia, invece, devono registrare i volumi di prodotto fabbricato, le cessioni e le giacenze di magazzino entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno.
Tuttavia, i piccoli produttori, ossia gli allevatori che effettuano vendite dirette del proprio latte o dei prodotti derivati da esso ottenuti, possono registrare i dati con cadenza annuale (entro il 20 gennaio dell’anno successivo).
Ai soggetti che non osservano i sopraindicati obblighi di registrazione è applicabile la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 20.000 euro. Qualora il ritardo nella registrazione non superi trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta della metà (da 2.500 euro a 10.000 euro).
Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi, è applicabile la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività nel territorio italiano per un periodo da sette a trenta giorni.
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