Il 6 maggio 2021 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione, approvato il 4 maggio 2021.
Questo Regolamento reca la deroga, in relazione all’anno 2021, per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della PAC.
La sostanza del Regolamento definisce che, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia da COVID-19, i controlli fisici, da effettuare rispettivamente per l’anno di domanda 2021 o l’anno civile 2021, a discrezione degli Stati membri, possono essere sostituiti integralmente con fonti di prova alternative come il ricorso alla fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari o l’utilizzo di nuove tecnologie, incluse le prove documentali, fornite dal beneficiario su richiesta dell’autorità competente, che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall’autorità competente.
Diversamente, nei casi in cui le visite sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento non possono essere sostituite da pertinenti prove documentali, gli Stati membri possono effettuare tali visite dopo il pagamento finale. Inoltre, questo Regolamento consente, agli Stati membri che si trovano in condizione non consona per effettuare controlli in loco entro i tempi previsti e i metodi alternativi non possono fornire le prove necessarie, di effettuare tali controlli in qualsiasi momento dell’anno, anche quando le restrizioni saranno revocate.
Per l’anno di domanda 2021, il Reg. 2021/725 prevede anche una riduzione del numero di controlli fisici in loco da effettuare per le misure relative alla superficie e agli animali nell’ambito dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale, agli investimenti nello sviluppo rurale e alle misure di mercato.
Le norme si applicheranno retroattivamente per coprire i controlli da agosto 2020 e dall’inizio 2021.
Prof. Angelo Frascarelli
Dott. Luca Palazzoni
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