Il 24 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 221907 del 13 maggio 2021, recante disposizioni in materia di importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi, che abroga e sostituisce il precedente D.M. 91718 del 18 febbraio 2021.
L’obiettivo del legislatore è quello di potenziare e omogenizzare i controlli in ingresso dei prodotti bio provenienti da Paesi extra EU, gli adempimenti soprattutto da parte degli Organismi di Controllo e i prelievi obbligatori di campioni da analizzare.
Tale linea è stata intrapresa a seguito di recenti frodi che hanno colpito prodotti biologici importati da operatori europei da Paesi terzi, spesso considerati a rischio per varie ragioni e già attenzionati dalla Commissione Europea.
Un recente studio (DIMECOBIO III) realizzato per conto del MIPAAF dall’ISMEA, in collaborazione con l’Istituto CIHEAM di Bari e l’Università delle Marche, ha evidenziato i Paesi e i prodotti considerati maggiormente a rischio, partendo da un’analisi ed una elaborazione dei dati prelevati a partire dai database dei portali OFIS (Organic Farming Information System) e TRACES (Trade Control and Export System), relativi alle non conformità rilevate sui prodotti biologici importati in Italia da Paesi terzi all’Unione Europea.
La prima versione del D.M. (n. 91718 del 18 febbraio 2021) ha acceso diverse polemiche e contestazioni da parte di alcuni operatori del settore e ambasciate di Paesi extra UE considerati a rischio. Nella prima versione del Decreto (allegato II) era presente una tabella, riportante i criteri di valutazione del rischio finalizzati al campionamento obbligatorio delle partite importate, che facevano riferimento a quanto emerso dal succitato studio.
Il rischio di fatto era quello di minare ai principi di libero scambio e leale concorrenza tra gli operatori dei diversi Stati membri europei. Inoltre, alcuni lamentavano il conseguente allungamento dei tempi, con la merce in sosta nei magazzini, in attesa dei prelievi e degli esiti delle analisi, aumentando i costi di gestione logistica del prodotto.
D.M. 221907 del 13 maggio 2021 - Nuova versione: abrogato il precedente Decreto
Il 13 maggio 2021 è stato firmato il nuovo D.M. “corretto” dal Capo Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca Francesco Saverio Abate.
Il MIPAAF ha dunque reputato opportuno eliminare la tabella riportata nell’allegato II del D.M. 91718 del 18 febbraio 2021, che proponeva criteri di valutazione del rischio più rigidi, finalizzati al campionamento obbligatorio delle partite importate. Si torna dunque a far riferimento alle linee guida della Commissione Europea sui controlli addizionali per i prodotti biologici importati.
Il resto del testo è rimasto invariato.
Principali contenuti del D.M. import prodotti biologici
Obbligatorietà dell’utilizzo di TRACES
Gli importatori, i primi destinatari e gli Organismi di Controllo devono obbligatoriamente far ricorso, per quanto di competenza, al sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System). Risulta necessaria la preventiva validazione delle utenze da parte del MIPAAF (art. 13 del Reg. (CE) n. 1235/2008, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1842). Tale richiesta va trasmessa all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Comunicazione preventiva arrivo merce
Entro sette giorni antecedenti all’arrivo della merce presso le dogane, gli importatori sono obbligati a trasmettere al MIPAAF una comunicazione preventiva di arrivo merce, tramite il Sistema Informatico Biologico (SIB). Qualunque eventuale modifica intercorsa posteriormente deve in ogni caso essere comunicata non oltre le 24 ore antecedenti dell’arrivo della merce presso il punto di ingresso doganale.
Controlli presso gli importatori
Gli Organismi di Controllo devono verificare la giusta corrispondenza tra le comunicazioni di importazione (COI) e le disposizioni del Reg. (CE) n. 1235/2008[1], accertando la correttezza e la completezza della documentazione trasmessa dall’importatore, nonché la tracciabilità completa della merce oggetto di transazione.
La frequenza dei controlli da parte degli Organismi di Controllo è basata su una valutazione del rischio caso-specifico, tenendo in considerazione diversi parametri. Le diverse classi di rischio e la conseguente attribuzione del numero di ispezioni sono ripotate nell’allegato I del D.M., che rimane di fatto invariato rispetto alla precedente versione: da un minimo di un controllo annuale per operatori considerati a basso rischio, fio ad un minimo di tre controlli per gli operatori ad alto rischio.
Campionamento obbligatorio delle partite importate
È previsto il campionamento obbligatorio di tutte le partite di prodotti biologici provenienti dai Paesi terzi ed appartenenti alle categorie indicate annualmente nelle linee guida della Commissione Europea sui controlli addizionali per i prodotti biologici importati.
Per ogni importatore "attivo" è previsto il campionamento e l'analisi di almeno una partita di prodotto importato nel corso dell'anno. Come precedentemente accennato, la tabella dei criteri di valutazione del rischio riportata nell’allegato II è stata abrogata.
Per evitare di mettere a rischio la tenuta e la credibilità del biologico europeo ed italiano è sicuramente necessario, ora più che mai, porre grande attenzione ai controlli dei prodotti importanti da Paesi extra EU, anche nel caso in cui siano presenti regimi di equivalenza, assicurando, allo stesso tempo, libero scambio tra i Paesi, a patto che vengano rispettati interamente i regolamenti europei sul biologico.
Andrea Cristaldini
[1] Recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi.
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