Nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 20 aprile 2021 con il quale il MIPAAF, ai sensi della Legge 185/2020, ha disposto le modalità per accedere agli incentivi in favore dell’autoimprenditorialità giovanile in agricoltura.
La Legge 185/2000, al fine di favorire l’ampliamento delle attività produttive e, conseguentemente, dell’occupazione nelle aree economiche svantaggiate del nostro Paese, dispone, tra l’altro, la definizione di misure per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità in agricoltura e agevolare l’accesso al credito degli stessi, nonché per promuovere l’imprenditorialità e la professionalità degli agricoltori.
Il D.M. 20 aprile 2021 indica i requisiti, gli investimenti ammessi, i vincoli e le modalità per l’accesso agli incentivi per l’autoimprenditorialità in agricoltura.
Le domande dovranno essere presentate tramite ISMEA. Il Decreto prevede che ISMEA trasmetta al MIPAAF ed al MEF lo schema delle istruzioni applicative volte a definire i criteri, le modalità di presentazione delle domande, la modalità di concessione e liquidazione nei limiti relativi agli interventi finanziabili.
In assenza di osservazioni da parte dei suddetti Ministeri, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, ISMEA adotterà le istruzioni applicative e le pubblicherà sul proprio sito istituzionale.
Soggetti beneficiari e vincoli
La misura distingue fra due tipologie di attività finanziabili:
- subentro nella conduzione di un’impresa agricola con progetti per lo sviluppo e consolidamento dell’azienda attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- presentazione, da parte di imprese già attive da almeno due anni, di progetti per lo sviluppo ed il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
A seconda del tipo di misura a cui si intende accedere, sono richiesti ai soggetti beneficiari requisiti diversi.
Nella prima ipotesi, l’impresa subentrante deve avere i seguenti requisiti:
- essere costituita da non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
- svolgere attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.;
- essere amministrata e condotta da Imprenditori Agricoli Professionali o Coltivatori Diretti di età compresa tra i 18 ed i 41 anni (non compiuti);
- nel caso di società, le stesse devono essere costituite per oltre la metà dei soci con la qualifica di Imprenditori Agricoli Professionali o Coltivatori Diretti di età compresa tra i 18 ed i 41 anni (non compiuti);
- il subentro nella conduzione dell’impresa agricola, anche a titolo successorio, deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, oppure nel caso di cessione di azienda, entro tre mesi dalla data riportata nella delibera di ammissione alle agevolazioni;
- avere sede operativa nel territorio italiano.
Nella seconda ipotesi occorre dimostrare il possesso, da almeno due anni, dei seguenti requisiti:
- svolgere attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.;
- essere amministrata e condotta da Imprenditori Agricoli Professionali o Coltivatori Diretti di età compresa tra i 18 ed i 41 anni (non compiuti);
- nel caso di società, le stesse devono essere costituite per oltre la metà dei soci con la qualifica di Imprenditori Agricoli Professionali o Coltivatori Diretti di età compresa tra i 18 ed i 41 anni (non compiuti);
- avere sede operativa nel territorio italiano.
L’impresa cedente deve essere titolare di Partita IVA ed essere iscritta al Registro delle Imprese, inoltre deve essere legittimamente posseduta da almeno due anni dal momento della presentazione della domanda. Lo statuto dell’impresa ammessa alle agevolazioni non deve consentire il trasferimento di quote o azioni societarie tali da far venire meno i requisiti di età dei soci di maggioranza per un periodo di almeno dieci anni dalla data di ammissione all’agevolazione e, comunque, fino alla completa estinzione del muto agevolato concesso.
Alla data di presentazione della domanda e per i cinque anni successivi alla data della delibera di ammissione delle agevolazioni, i soci dell’impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni di altre imprese che abbiano beneficiato della stessa agevolazione.
Non possono beneficiare dell’agevolazione le imprese in difficoltà, così definite dall’art. 2, punto 14 del Reg. UE 702/2014, nonché i soggetti destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione UE che abbia dichiarato gli aiuti illegittimi o incompatibili con il mercato.
Infine, le agevolazioni in commento devono essere concesse senza contravvenire ai divieti ed alle restrizioni disposte dal Reg. UE 1308/2013.
Le agevolazioni
I beneficiari possono accedere a mutui agevolati a tasso zero della durata massima di dieci anni (oppure quindici anni per le iniziative di produzione agricola), comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile. Inoltre, beneficiano di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 35% della spesa ammissibile.
I progetti finanziabili non devono prevedere investimenti superiori a 1,5 milioni di euro (IVA esclusa) e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
- miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
- miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell’Unione Europea;
- realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.
Non possono essere ammessi i progetti avviati prima della presentazione della domanda.
Le agevolazioni non possono superare i seguenti limiti in termini ESL (equivalente sovvenzione lordo):
- 50% nelle Regioni meno sviluppate ai sensi dell’art. 2, punto 37 del Reg. UE 702/2014;
- 40% nelle restanti zone.
Nel settore della produzione primaria, la sovvenzione lorda non può superare 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento.
Sulle medesime spese ammesse ai fini dell’autoimprenditorialità è concessa la possibilità di cumulo con altre agevolazioni pubbliche entro i limiti massimi disposti dal Regolamento UE 702/2014.
Investimenti ammessi
L’articolo 5 del Decreto indica come ammissibili le seguenti spese:
- studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato;
- opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
- opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
- oneri per il rilascio della concessione edilizia;
- allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
- servizi di progettazione;
- beni pluriennali.
Tuttavia, alcune di queste spese sono ammissibili solo nel caso di specifici progetti. Ad esempio, le spese di cui al punto b) sono ammissibili solo per i progetti nel settore della produzione primaria.
Vi sono poi delle ulteriori limitazioni sia alle spese che agli investimenti. Nel caso di acquisto di terreni è prevista l’ammissibilità ma nel limite del 10% dei costi ammissibili relativi agli interventi da realizzare e la ristrutturazione di fabbricati rurali è ammessa limitatamente a quelli strettamente connessi alle attività previste dal progetto.
La realizzazione di nuovi impianti di trasformazione deve essere dimensionalmente compatibile con la produttività dell’impresa. Per le attività agrituristiche deve essere rispettato il limite di 200.000 euro di aiuti in tre esercizi finanziari (aiuti de minimis).
Invece, non possono beneficiare degli aiuti le spese per:
- l’acquisto di diritti di produzione, diritti d’aiuto e piante annuali;
- gli impianti di piante annuali;
- i lavori di drenaggio;
- gli investimenti necessari all’adeguamento a norme UE, ad eccezione degli aiuti per l’insediamento di giovani agricoltori, concessi entro ventiquattro mesi dalla data di insediamento;
- l’acquisto di animali.
Non sono ammessi investimenti per impianti di produzione di biocarburanti o di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.
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