Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione del 10 giugno del 2021 definisce le norme generali e specifiche per l’applicazione uniforme del sistema di identificazione e registrazione per gli equini detenuti (nati o importati) in Unione Europea e la loro immissione in libera pratica, al fine di garantire il buon funzionamento di tale sistema.
Le norme contenute nel Regolamento (UE) 2021/963 riguardano:
- le modalità uniformi di accesso alla banca dati informatizzata per gli equini, come pure le specifiche tecniche e le modalità di funzionamento della medesima, nonché i termini, gli obblighi e le procedure per la trasmissione di informazioni da parte degli operatori o di altre persone fisiche o giuridiche e per la registrazione degli equini nelle basi dati informatizzate;
- le specifiche tecniche e le procedure, i formati, la concezione e le modalità di funzionamento dei mezzi e metodi di identificazione degli equini, compresi:
- i termini per l’applicazione dei mezzi e metodi di identificazione;
- la rimozione, modifica o sostituzione dei mezzi e metodi di identificazione e i termini per tali operazioni;
- la configurazione del codice di identificazione.
- le specifiche tecniche, i formati e le modalità di funzionamento relativi ai documenti unici di identificazione a vita degli equini;
- l’applicazione pratica di deroghe alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di determinati equini destinati alla macellazione e degli equini detenuti allo stato semiselvatico;
- le norme sull’uso del documento unico di identificazione a vita per i movimenti di equini effettuati conformemente alla deroga della durata di validità del certificato sanitario.
- i modelli necessari per utilizzare il documento unico di identificazione a vita a fini sportivi e per i movimenti internazionali di cavalli da competizione secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (OIE);
- l’identificazione degli equini entrati nell’Unione da Paesi terzi.
Inoltre, il presente Regolamento stabilisce:
- le norme relative ai modelli che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita, nonché le norme per documentare determinati trattamenti;
- le norme relative ai modelli per l’inserimento delle informazioni che devono figurare in un documento unico di identificazione a vita per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina.
Entrata in vigore
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione del 10 giugno del 2021 entrerà in vigore il 19 giugno 2021, ovvero il terzo giorno dopo la sua pubblicazione. Mentre sarà applicato a decorrere dal 7 luglio 2021.
Il documento unico di identificazione a vita si applicherà a decorrere dal 28 gennaio 2022.
Prof. Angelo Frascarelli
Dott. Luca Palazzoni
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