Il Decreto Ministeriale n. 290878 del 24 giugno 2021 e la Circolare AGEA 2021/45733 del 24 giugno 2021 disciplinano, per la sola campagna 2021, il sistema delle anticipazioni delle somme da erogare agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC.
La base di calcolo dell’anticipo è composta dal 70% degli importi risultati ammissibili all’aiuto nell’ambito dei regimi per i quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data del 31 luglio 2021: titoli e greening.
Dalla base di calcolo dell’anticipazione sono esclusi:
- gli importi relativi al regime del pagamento per i giovani agricoltori e alle misure del sostegno accoppiato;
- le superfici dichiarate in Domanda Unica a pascolo per le quali, alla data di scadenza del pagamento dell'aiuto, non è possibile effettuare gli specifici controlli.
Inoltre, l'anticipazione non è concessa qualora l'importo da erogare sia inferiore o uguale a 900 euro.
Soggetti beneficiari
Beneficiano dell’anticipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- sono agricoltori attivi ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2021 inserite nel proprio fascicolo aziendale;
- hanno presentato una Domanda Unica nel 2021.
Soggetti esclusi
Sono esclusi dall’anticipazione coloro che si trovano in almeno una delle seguenti situazioni:
- soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall’organismo pagatore;
- soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall’organismo pagatore;
- soggetti che già beneficiano dell’anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli organismi pagatori con gli istituti bancari;
- i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedenti, non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;
- soggetti per i quali l'importo dell'aiuto da erogare non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato;
- i soggetti per i quali l’importo da erogare sia inferiore o uguale a 900 euro.
Interessi compensati
Gli organismi pagatori concedono l’anticipazione delle somme dovute nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune applicando i tassi di interesse di mercato. Gli interessi da corrispondere sull’anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato nell’ambito del de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 o aiuto di Stato notificato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.
Le tipologie di aiuto previste (in ambito de minimis e in ambito del quadro temporaneo emergenza COVID-19) sono alternative, pertanto, gli organismi pagatori possono decidere quale tipologia attivare.
Presentazione della domanda di anticipazione
La domanda di anticipazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della Domanda Unica, con le modalità stabilite dall’organismo pagatore competente.
Prof. Angelo Frascarelli
Dott. Luca Palazzoni
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