Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con le Istruzioni Operative n. 68 del 19/07/2021, AGEA definisce le disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati a favore alle imprese agricole di allevamento di bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi delle filiere zootecniche in crisi, definite dal “Fondo emergenziale per le filiere in crisi” del 27 novembre 2020.
I soggetti che possono accedere all’aiuto sono le imprese agricole di allevamento di bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e macellati in Italia, come registrato nella Banca Dati Nazionale del Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute, nel periodo dal 1° giugno al 31 luglio 2020 e che dispongono di un fascicolo aziendale convalidato.
Ai beneficiari è concesso un aiuto fino a 60 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° giugno al 31 luglio 2020 e nei limiti di spesa di 13.964.803,53 euro. L’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati ed il numero di capi bovini macellati per i quali è stata presentata domanda di aiuto. In caso di superamento dei fondi annuali disponibili, l’OP AGEA procederà ad applicare una riduzione dell’aiuto previsto mediante l’adozione del taglio lineare.
Le domande di aiuto dovranno essere presentate, tramite moduli precompilati, nel periodo che va dal 21 luglio 2021 al 6 agosto 2021.
La domanda deve presentare elementi vincolanti, quali:
Le domande pervenute all’Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:
Gli aiuti possono essere erogati ai beneficiari dall’Organismo Pagatore AGEA sia come anticipo, in misura pari all’80% dell’importo erogabile, sia come saldo. In entrambi i casi, i pagamenti possono avvenire solo in seguito all’esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità.
L’Organismo Pagatore AGEA è tenuto all’esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate.
Comunicazione al richiedente:
Trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ministero e alle Regioni e Province Autonome:
I pagamenti sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.
Pertanto, ogni richiedente l’aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN personale, cosiddetto “identificativo unico”.
Prof. Angelo Frascarelli
Dott. Luca Palazzoni