Nel comparto agricolo il settore zootecnico è stato particolarmente inciso dalle misure di contenimento della pandemia. La minor domanda ha pertanto determinato un calo dei prezzi, al quale è seguito un aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime destinate all’alimentazione animale.
Per sostenere le filiere suinicole, cunicole, dei produttori di carne e latte bovino, nonché quella dell’allevamento degli ovicaprini, già nel 2020 era stato istituito un apposito Fondo emergenziale per le filiere, con una dotazione di 90 milioni di euro (art. 222, D.L. 34/2020).
Le risorse stanziale dal Decreto Rilancio erano state così suddivise:
- 30 milioni di euro per la filiera suinicola;
- 4 milioni di euro per la filiera cunicola;
- 20 milioni di euro per la filiera delle carni di vitello;
- 0,5 milioni di euro per la filiera caprina;
- 8,5 milioni di euro per la filiera ovicaprina;
- 2 milioni di euro per filiera del latte bufalino, come incremento delle risorse di cui all’articolo 3 comma 3 lettera d) del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 3 aprile 2020 recante “Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere”.
Inoltre, sempre per il settore zootecnico, l’articolo 222 ha stanziato risorse per ulteriori 25 milioni di euro, destinati ad aiuti all’ammasso privato.
Il nuovo sostegno in arrivo
Il comma 128, art. 1, della Legge 178/2020, ha inoltre previsto uno stanziamento di 300 milioni di euro destinato al “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura”.
I criteri per l’utilizzo del Fondo sono stabiliti dal MIPAAF con appositi decreti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Lo scorso mese di agosto, il Ministero ha sottoposto alla Conferenza un Decreto che prevede uno stanziamento di 94 milioni di euro destinati alle filiere zootecniche. Lo schema del Decreto, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede i seguenti stanziamenti:
- per la filiera suinicola 16 milioni di euro, di cui 3,2 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente Decreto;
- per la filiera cunicola 2 milioni di euro, di cui 0,4 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente Decreto;
- per la filiera delle carni bovine di età inferiore agli otto mesi 6,5 milioni di euro, di cui 1,3 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente Decreto;
- per la filiera delle carni bovine di età inferiore agli otto mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a quattro mesi prima della macellazione 2,5 milioni di euro;
- per la filiera delle carni bovine di età compresa tra dodici e ventiquattro mesi 33 milioni di euro;
- per la filiera ovicaprina 7,7 milioni di euro, di cui 1,5 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente Decreto;
- per la filiera caprina 0,3 milioni di euro, di cui 0,06 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente Decreto.
- per la filiera di allevamento di vacche da latte 26 milioni di euro.
La misura prevede un aiuto automatico per i soggetti che hanno già presentato domanda di aiuto lo scorso anno, ai sensi del D.M. 9021200/2020, in quanto il nuovo beneficio si applicherà ai medesimi capi oggetto della precedente domanda. In tal caso, le risorse, pari complessivamente a 26 milioni di euro, saranno suddivise tra i beneficiari in funzione delle risorse disponibili stanziate per le rispettive filiere ed il numero dei capi allevati.
Nel caso in cui i capi allevati o macellati non siano stati oggetto di contributo con le domande presentate lo scorso anno, le imprese agricole di allevamento potranno presentare nuove domande.
In particolare, lo schema del Decreto precisa che le domande potranno interessare:
- per le scrofe allevate dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, non oggetto di precedente richiesta di aiuto;
- per i conigli macellati dal 1° aprile 2020 al 30 giungo 2020, non oggetto di precedente richiesta di aiuto;
- per i bovini di età inferiore a otto mesi macellati dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020;
- per i bovini di età inferiore a otto mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a quattro mesi prima della macellazione, per ogni capo macellato dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020;
- per i bovini di età compresa tra dodici e ventiquattro mesi ed allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi dalla macellazione e macellati dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020;
- per ogni pecora o capra allevata dal 1° maggio al 30 giugno 2020;
- per ogni caprino macellato dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020;
- per le vacche da latte di qualità le risorse sono ripartite rispetto ai capi allevati nella campagna 2020, ammessi all’aiuto di cui all’art. 20, commi 1 e 6 del D.M. 5465/2018.
Come avvenuto lo scorso anno si presume che le domande saranno precompilate da parte dell’Agenzia con i dati presenti nelle banche dati a sua disposizione.
Anche i nuovi aiuti sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dal “Quadro temporaneo”, pertanto, prima dell’erogazione dell’aiuto, l’Agenzia dovrà provvedere alla verifica dei rispetti dei suddetti massimali; ciò potrebbe rendere necessaria un’autocertificazione dei beneficiari.
Temporary Freamwork
Ricordiamo che con la Comunicazione C(2021) 564 final, la Commissione Europea, oltre al differimento delle misure dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, ha previsto che:
- i massimali degli aiuti di importo limitato sono stati innalzati da:
- 100.000 a 225.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- 120.000 a 270.000 euro per quelle operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- 800.000 a 1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori.
- le imprese che hanno subito un calo del fatturato durante il periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, potranno beneficiare di un contributo, da parte del relativo Stato Membro, per i costi fissi non sono coperti dalle entrate fino a 10 milioni di euro per impresa, precedentemente fissato in non più 3 milioni di euro.
Non appena il Decreto sarà pubblicato, AGEA provvederà a definire le istruzioni operative che consentiranno di comprendere le modalità ed i termini per la presentazione delle domande.
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