Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi o in beni immateriali connessi a investimenti Industria 4.0, da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art. 32, TUIR, l’art. 1, comma 123, Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, ha istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite massimo di spesa.
Lo scorso 30 luglio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il Decreto attuativo dell’agevolazione, con il quale sono state definite le modalità di ripartizione del fondo.
L’agevolazione in breve
Come sopra anticipato, il beneficio in esame è riconosciuto alle micro, piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32, TUIR.
Sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute per l’acquisto di:
- beni materiali strumentali nuovi, ivi inclusi quelli cosiddetta “Industria 4.0” (allegato A, L. 232/2016),
- beni immateriali necessari per l’interconnessione prevista dal Piano Nazionale Industria 4.0 (allegato B, L. 232/2016),
destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa.
In particolare, l’acquisto di beni materiali strumentali deve essere inerente alla trasformazione dei prodotti agricoli o alla loro commercializzazione.
Le spese, per investimenti pari o superiori alla soglia di 5.000 euro, devono essere sostenute a seguito della presentazione dell’istanza di ammissione al contributo. L’investimento dovrà concludersi entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione del medesimo. Le spese devono essere pagate esclusivamente tramite strumenti di pagamento tracciabili (ad esempio, bonifico bancario o postale, carte di debito e di credito, ecc.).
Non sono ammissibili le spese per beni usati, beni in leasing e beni di valore inferiore a 500 euro.
A favore dei produttori agricoli in regime di esonero (dunque, escluse le imprese in regime IVA ordinario e speciale), è previsto che l’IVA pagata sugli investimenti agevolabili rappresenti una componente di spesa ammissibile (lo si desume dal punto 5 dell’art. 7).
Il contributo a fondo perduto è fissato nella misura del 30% del costo sostenuto per l’acquisto dei beni agevolabili, entro il limite massimo di 20.000 euro per ciascun soggetto richiedente.
Qualora gli investimenti riguardino i beni strumentali materiali o immateriali previsti dal Piano Transizione 4.0 (ossia, i beni ricompresi negli allegati A e B, Legge n. 232/2016), il contributo è riconosciuto nella maggior misura del 40%.
Il contributo è cumulabile con altri aiuti di Stato, anche in de minimis, nei limiti del Regolamento ABER (art. 8 - Regolamento (UE) n. 702/2014), mentre non è cumulabile con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2 e 82 del Regolamento UE 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo determini un’intensità dell’aiuto superiore a quella stabilita dal predetto Regolamento ABER.
Non si ravvisano incompatibilità di cumulo con il credito d’imposta per nuovi investimenti disposto dalla Legge 178/2020 commi 1051 e seguenti, nei limiti fissati dal comma 1059.
Ai fini del riconoscimento del contributo è richiesta la presentazione di un’apposita istanza mediante il portale elettronico del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le modalità ed i termini che saranno definiti da un prossimo provvedimento.
L’assegnazione del contributo avverrà sulla base dell'ordine cronologico di trasmissione delle istanze.
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