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Il MIPAAF, con il Decreto 6 agosto 2021, n. 0360338 (in G.U. 17 settembre 2021, n. 231) ha emanato le disposizioni di attuazione dell’art. 151 del Reg. UE 1308/2013 in materia di dichiarazioni obbligatorie del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
In pratica, non si tratta di un nuovo adempimento ma di una integrazione degli obblighi di comunicazione dei dati di produzione e commercializzazione di latte bovino e prodotti lattiero-caseari già esistenti in applicazione delle normative ex “quote latte” e che hanno continuato a dover essere espletati anche dopo la cessazione del regime del contenimento delle produzioni con la campagna 2014/2015.
Il Decreto, quindi, dà attuazione con notevole ritardo al Reg. UE ma unicamente implementando gli obblighi dichiarativi che, in buona sostanza, hanno continuato ad essere assolti senza soluzione di continuità, anche dopo la cessazione del regime quote latte.
Medesime rimangono anche le modalità tecniche da seguire per l’inserimento dei dati nel portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) che però non è ancora aggiornato e, quindi, non in grado di consentire di adempiere ai nuovi obblighi dichiarativi che riguardano tutti gli acquirenti di latte in possesso del riconoscimento della Regione di competenza e i fabbricanti di prodotti lattiero-caseari i quali sono tenuti a registrare, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, distintamente per ciascun fornitore e con sottoscrizione digitale, i quantitativi di:
Al fine di ridurre l’onere amministrativo per gli operatori del settore, viene previsto che le registrazioni di cui ai punti e) e g) avvengano acquisendo, in via automatica dalla banca dati istituita dal Ministero della Salute, i dati già comunicati ad UVAC (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari) e ai PIF (Posti di Ispezione Frontaliera).
Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari devono registrare con cadenza trimestrale (entro il 20 del mese successivo ai trimestri solari) i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, ceduto e le relative giacenze di magazzino.
L’adempimento è, invece, previsto con cadenza annuale (da eseguire entro il 20 gennaio) per i piccoli produttori (sono tali coloro che effettuano esclusivamente vendite dirette nei confronti del consumatore del proprio latte e dei prodotti ottenuti) i quali sono tenuti a comunicare i quantitativi di latte venduto ed utilizzato per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
Sino alla emanazione del Decreto, era richiesto ai primi acquirenti di comunicare unicamente i dati quantitativi e del tenore di grasso e proteine del latte bovino acquistato presso i produttori nazionali, ovvero presso altri primi acquirenti esteri.
È, quindi, evidente come il portale SIAN, che ancora consente l’inserimento dei soli dati di cui ai punti a) e b), debba venire implementato per accogliere i nuovi dati aggiuntivi richiesti una volta che AGEA avrà fornito le modalità operative da concordare con le Regioni entro trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto e, quindi, entro il 17 ottobre.
Inoltre, saranno da definire anche le caratteristiche dei prodotti lattiero-caseari da considerarsi semilavorati in quanto destinati a subire una successiva manipolazione o trasformazione dei quali, in nome della semplificazione, potrebbe anche venire prevista l’acquisizione automatica dei dati produttivi già comunicati ai consorzi di tutela.
Restano ferme modalità e condizioni per l’individuazione e classificazione dei produttori e di riconoscimento degli acquirenti, nonché i controlli da effettuare a cura delle Regioni e previsto espressamente l’obbligo per i produttori di latte di consegnare latte solo ad acquirenti riconosciuti.
Il tutto è funzionale a consentire ad AGEA di comunicare mensilmente alla Commissione Europea e al MIPAAF i dati relativi alle produzioni del mese precedente ai soli fini del monitoraggio e controllo delle produzioni della Comunità.
Gianni Allegretti