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Dopo due anni dall’approvazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali, anche in Italia arriva la sua applicazione con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021.
Il Decreto reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza, ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare, rispetto alle suddette pratiche.
Nella sostanza, l’obiettivo è quello di riequilibrare i rapporti di forza tra le parti negli scambi commerciali, garantendo così un maggiore equilibrio tra gli agricoltori, i produttori e le aziende danneggiate dalla corsa al ribasso e da pratiche non sostenibili. Con il Provvedimento non sarà quindi più possibile imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose, come ad esempio la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.
In totale, sono circa trenta le pratiche commerciali sleali vietate, tra cui, oltre al sottocosto di produzione, le vendite di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, il non rispetto dei termini di pagamento (non oltre trenta giorni per i prodotti deperibili) e l'imposizione all'acquirente da parte del fornitore di prodotti con date di scadenza troppo brevi.
Le pratiche sleali individuate negli articoli dal presente Decreto costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la Legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. È nulla qualunque attuazione o clausola contrattuale contraria alle predette disposizioni. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
Per quanto riguarda l'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni previste e alle relative sanzioni amministrative, viene designato il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF) dei prodotti agroalimentari del MIPAAF come autorità nazionale di contrasto.
Prof. Angelo Frascarelli
Dott. Luca Palazzoni