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Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori persegue l’obiettivo di incentivare la politica di ricambio generazionale, a livello del primo pilastro, e di garantire la parità di accesso a livello nazionale.
Il Piano strategico della PAC italiano attribuisce a questo sostegno dedicato ai giovani il 2% della dotazione prevista per i pagamenti diretti.
Questo strumento, in continuità con la programmazione 2014-2020, è rivolto a coloro che vengono definiti come giovani agricoltori e prevede un pagamento annuale disaccoppiato per ettaro ammissibile, di valore pari al 50% del valore medio dei titoli per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, per un numero massimo di 90 ettari ammissibili.
L’importo è di circa 87 euro ad ettaro ed è, quindi, ottenuto moltiplicando il numero dei titoli attivati dall’agricoltore per il 50% del valore medio dei titoli all’aiuto a livello nazionale.
I giovani agricoltori che hanno iniziato a beneficiare del pagamento giovani nel 2022 o anni precedenti, continuano a beneficiare del pagamento, fino al completamento del quinquennio. Dal 2023, l’importo è di 87 euro ad ettaro, anche se negli anni precedenti era inferiore o superiore.
L’ammissibilità al sostegno viene riportata e semplificata in tabella 1, l’assenza anche di uno solo dei requisiti elencati, necessari per essere definito giovane agricoltore, determina l’inammissibilità all’aiuto.
Tabella 1 - Criteri del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
Criteri |
Scelte PSP |
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Beneficiari (definizione di giovane agricoltore) |
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In ogni caso, è previsto il possesso di un attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione, con superamento dell’esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuti da enti accreditati dalle Regioni o Province Autonome |
Durata del pagamento |
Cinque anni dalla data dell’insediamento |
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Percentuale del plafond nazionale |
2% |
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Importo del pagamento |
87 €/ha |
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Limite di pagamento |
90 ettari |
Le caratteristiche che deve avere il giovane che si insedia per la prima volta in azienda come “capo azienda” vengono differenziate a seconda che il nuovo insediamento avvenga come impresa individuale o come società.
Nel primo caso, il nuovo insediamento si considera avvenuto nel momento dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come Imprenditore Agricolo o Coltivatore Diretto, con contemporanea richiesta di apertura/estensione della Partita IVA in campo agricolo. Mentre, nel secondo caso, il giovane agricoltore deve dimostrare il controllo effettivo e permanente sulla persona giuridica (detenere una quota rilevante del capitale, partecipare al processo decisionale per quanto riguarda la gestione della società, provvedere alla gestione corrente della società). Le caratteristiche del controllo a seconda del tipo di società vengono riportate in tabella 2.
Tabella 2 - Requisiti che deve avere il giovane agricoltore per il controllo della società
Tipo di società |
Requisiti per il controllo effettivo e duraturo della società |
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Società di persone |
Società semplice (Ss) e società in nome collettivo (Snc) |
Esercita il controllo il giovane agricoltore in qualità di qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto. |
Società in accomandita semplice (Sas) |
Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto |
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Società di capitali |
Srl, Ssrl, Spa |
Esercita il controllo il giovane agricoltore che rientra in una delle seguenti condizioni:
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Società unipersonale a responsabilità limitata (Srl unipersonale) |
Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto. |
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Società in accomandita per azioni (Sapa) |
Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto. |
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Società cooperative a responsabilità limitata (Scarl) |
Esercita il controllo il giovane agricoltore in qualità di qualunque socio che rivesta una carica che attribuisce il potere di gestione della Scarl secondo la normativa vigente in merito a tali società, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto. |
Prof. Angelo Frascarelli
Dott. Luca Palazzoni