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Com’è noto, il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 848/2018 che disciplina l’agricoltura biologica e abroga il vecchio Reg. (CE) 834/2007.
Le linee d’indirizzo dell’Unione Europea in termini di agricoltura biologica sono ormai chiare: l’obiettivo è quello di promuovere e incrementare tale metodo di gestione sostenibile per raggiungere obiettivi ambiziosi (25% di superficie agricola biologica entro il 2030 e incrementare significativamente l’acquacoltura biologica). Con il nuovo Regolamento si intende, oltre ad introdurre alcuni importanti novità come la certificazione di gruppo, rafforzare il sistema di controllo, accrescendo la fiducia dei consumatori.
Tra le novità, si riportano di seguito i principali cambiamenti introdotti nelle modalità di compilazione e gestione del Certificato di conformità.
Prima dell’entrata in applicazione del nuovo Reg. (UE) 848/2018, i documenti indispensabili agli operatori biologici per essere certificati e per commercializzare i propri prodotti come biologici erano essenzialmente due:
La certificazione delle produzioni avveniva attraverso il rilascio da parte dell'Organismo di Controllo di un certificato con validità massima di trentasei mesi, denominato Documento giustificativo. Quest'ultimo indicava le attività assoggettate al controllo ma non i prodotti certificabili dall’operatore. Non autorizzava dunque l’operatore ad utilizzare nessun riferimento al metodo di produzione biologico. Il Certificato di conformità, indispensabile per qualsiasi tipologia di operatore bio e valido solo se allegato al Documento giustificativo, riportava invece l’elenco dei prodotti con le relative indicazioni di conformità al metodo di produzione biologico. Il certificato di conformità doveva essere sempre richiesto dall’operatore come documento propedeutico all'immissione sul mercato di prodotti con riferimento alla produzione biologica.
Con il nuovo Regolamento sul biologico viene introdotta un’importante novità: il Certificato sarà unico (art. 35, par. 1, del Reg. (UE) n. 2018/848) e riporterà le informazioni del vecchio Documento giustificativo (le attività aziendali, le sedi, le strutture) e l’elenco dei prodotti/etichette autorizzati per l’operatore, in precedenza contenute nel Certificato di conformità. Così come richiamato dall’art. 12 del Reg. di esecuzione (UE) n. 1165/2021, i Documenti giustificativi rilasciati prima del 1° gennaio 2022 rimangono validi fino al termine di validità, ma non oltre il 31 dicembre 2022.
Nel dettaglio, nell’allegato VI del Reg. UE n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, sono riportate le informazioni che devono necessariamente essere presenti nel nuovo Certificato, di seguito elencate:
Pertanto, sulla base di quanto esposto, gli obblighi previsti agli art. 6 e 7. e relativi allegati VI e VII, del D.M. n. 18321/2012, sono decaduti. Rimane salvo l’obbligo previsto dal D.Lgs. 23 febbraio 2018, n. 20, all’art. 6, comma 1, lett. h) di rilasciare il Certificato entro novanta giorni dalla notifica di attività con metodo biologico.
Prima dell’entrata in applicazione del nuovo Regolamento, l’Italia aveva già a disposizione un sistema informatizzato nazionale (SIB, Sistema Informativo del Biologico), a partire dalle funzionalità della piattaforma SIAN, che permette di condividere informazioni sul biologico. Tramite tale funzionalità è possibile, infatti, controllare in tempo reale e con un costante aggiornamento, l'elenco degli operatori biologici italiani ed il loro attuale stato di certificazione (ex Documento giustificativo e certificato di conformità). Tuttavia, novità vengono introdotte anche su questo versante: l’art. 1 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2021/2119 stabilisce, infatti, l’obbligatorietà da parte degli OdC di rilascio del Certificato in formato elettronico agli operatori o ai gruppi di operatori nel sistema informativo comunitario TRACES (Trade Control and Export System) a far data dal 1° gennaio 2023. La Commissione ha tuttavia lasciato la possibilità ai singoli Stati membri di anticipare al 1° gennaio 2022 questo adempimento in TRACES, garantendo sin da subito la reperibilità delle informazioni in un unico sistema. Pertanto, come fa presente il MIPAAF con la Nota n. 6271 del 10 gennaio 2022, contenente indicazioni utili per la compilazione del Certificato, si rende necessario mantenere l’obbligo di caricare nel SIB i Certificati emessi da parte degli OdC.
Dott. Andrea Cristaldini