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In data 9 febbraio 2022, è stato approvato alla Camera dei Deputati con 421 voti a favore il Disegno di Legge sul biologico (D.D.L. n. 988 - “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”), costituito da 21 articoli. Il travagliato iter, avviatosi l’11 dicembre 2018 con l’approvazione del testo dall’Assemblea di Montecitorio, si è quasi concluso; manca l’ultimo passaggio di approvazione in seconda battuta da parte del Senato.
Il cambio di rotta è stato tuttavia decisivo nei confronti dell’agricoltura biodinamica. Il riferimento a quest’ultima, infatti, viene eliminato dal Disegno di Legge. Prima del recente passaggio del D.D.L. all Camera, negli art. 1, 5 e 8 erano contenuti riferimenti espliciti all’agricoltura biodinamica, con un tentativo di equipararla all’agricoltura biologica. In particolare, fu oggetto di disappunto per gran parte del mondo scientifico il passaggio in cui si prevedeva che “i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti dell’Unione Europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell’agricoltura biodinamica”. Diversi rappresentati del mondo scientifico avevano da tempo chiesto a gran voce che venisse rivalutata tale equiparazione, considerando l’agricoltura biodinamica come una pratica esoterica priva di fondamenti scientifici.
Nel dettaglio, sono stati approvati alla quasi unanimità due emendamenti analoghi (Riccardo Magi (+EU) e Commissione Agricoltura). Gli stessi binari erano già stati percorsi precedentemente dalla Senatrice Elena Cattaneo e dal Nobel Giorgio Parisi.
Al di là del mancato riconoscimento del biodinamico come pratica equiparabile all’agricoltura biologica, l’ulteriore approvazione della Camera è un passo cruciale e indispensabile per l’identificazione di norme e standard per un settore in rapido sviluppo come quello del bio.
È bene considerare che spesso scontri ideologici in nome della scienza perdono il focus più importante: la volontà del consumatore finale. Infatti, andrebbero in ogni modo valutate e considerate le scelte del consumatore, re della filiera, il quale apprezza sempre più i prodotti biodinamici ed è disposto a pagare un differenziale di prezzo, riconoscendone un valore aggiunto.
Infine, concetto fondamentale non da tutti afferrato nelle precedenti versioni del D.D.L. è che il “metodo di agricoltura biodinamica” veniva riconosciuto solo se “applicato nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti dell’Unione Europea in materia di agricoltura biologica”. Di conseguenza, se un operatore faceva uso dei preparati biodinamici, doveva comunque essere necessariamente certificato da un Organismo di Controllo accreditato (rispettare tutte le disposizioni del Reg. 848/2018 in materia di agricoltura biologica e degli atti secondari) per far sì che la sua attività venisse equiparata all’agricoltura biologica.
Dott. Andrea Cristaldini