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In sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe è stato modificato l’articolo 1, comma 139, della Legge 178/2020, con cui si istituiva un apposito registro telematico, all’interno del sistema informatico SIAN, per la registrazione di tutte le movimentazioni di cereali e sfarinati di cereali, sia di provenienza nazionale che estera.
La nuova formulazione del comma 139, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 della Legge 15/2022, precisa che sono tenute alla registrazione sull’apposito registro telematico istituito sul SIAN le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali qualora la quantità del singolo prodotto superi la soglia di 30 tonnellate annue.
Per il settore agricolo la disposizione potrà interessare, oltre alle imprese di coltivazione, gli allevamenti, compresi quelli ittici, in quanto anch’essi detengono sfarinati.
La registrazione dovrà essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello dell’effettuazione delle operazioni stesse.
Con uno o più decreti, da adottare entro il prossimo 30 aprile, il MIPAAF dovrà stabilire le modalità di applicazione per i suddetti adempimenti.
A partire dal 1° gennaio 2024 i soggetti che, essendovi obbligati, non istituiranno il registro sul quale annotare le movimentazioni di cereali e sfarinati, saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 4.000 euro.
Anche la non corretta e tempestiva tenuta del registro comporta una sanzione pecuniaria amministrativa, in questo caso, compresa tra 500 e 2.000 euro.
Ad eseguire i controlli provvederà l’Ispettorato Centrale per la Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).