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Il Decreto Legge n. 228/2021 (Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha modificato i commi 139 e seguenti della Legge di Bilancio 2021, con cui è stato istituito l’obbligo di monitoraggio delle movimentazioni di cereali e sfarinati di cerali attraverso la registrazione in un apposito registro di carico e scarico telematico istituito dal SIAN.
A seguito delle modifiche apportate alla Legge 178/2020, a partire del 1° gennaio 2024, potranno essere sanzionati i soggetti che non adempiono all’obbligo di registrazione delle movimentazioni di cereali e sfarinati nel suddetto registro.
Il monitoraggio delle produzioni cerealicole è stato previsto dall’articolo 39 del TFUE con l’intento di poter pianificare le produzioni dell’UE, al fine di garantire la disponibilità del prodotto e orientare il mercato. Le finalità di monitoraggio previste dal TFUE non riguardano i soli prodotti cerealicoli, ma anche altre produzioni del comparto agroalimentare, alcune delle quali sono già operative o lo saranno a breve (come ad esempio per il comparto lattiero caseario).
Per quanto riguarda il settore cerealicolo, il comma 139, art. 1, della Legge 178/2020 stabilisce che sono obbligati alla registrazione sull’apposito registro che sarà istituito dal SIAN:
che detengono, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali.
Rispetto alla versione precedente della disposizione, che esonerava dall’obbligo le imprese che movimentavano meno di 5 tonnellate/anno per singolo prodotto, il limite di esonero è ora elevato a 30 tonnellate/anno per singolo prodotto.
Si tratta di quantitativi che comunque interessano un vasto numero di operatori, in particolare, per il settore primario saranno interessati anche gli allevatori, compresi quelli ittici, che di norma movimentano annualmente quantitativi ben superiori a 30 tonnellate.
Il MIPAAF, con appositi Decreti da emanare entro il 30 aprile 2022, dovrà fornire indicazioni sulle modalità da seguire per le annotazioni, cosicché le imprese coinvolte avranno un’ampia finestra temporale per organizzarsi, al fine di procedere correttamente e nei termini alla registrazione sul SIAN. Uno degli aspetti che dovrà essere chiarito è il momento dal quale sorgerà l’obbligo di registrazione, definendo se il superamento della soglia di 30 tonnellate/anno per singolo prodotto debba verificarsi nell’anno precedente o se l’obbligo sorgerà al superamento di tale soglia già in corso d’anno.
Il MIPAAF sarà comunque tenuto a seguire le indicazioni sui termini di registrazione disposti dal comma 140 della Legge di Bilancio 2021, il quale dispone che le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.
Come detto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i soggetti obbligati che non istituiscono il registro sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro.
Mentre, il mancato rispetto delle modalità di tenuta telematica del predetto registro, secondo le modalità che saranno stabilite con i Decreti del MIPAAF, saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro.
L’autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (ICQRF).