La Commissione Europea ha previsto l’aiuto all’ammasso privato per la carne suina concesso per quantitativi di carni fresche o refrigerate che non sono stati ancora conferiti all’ammasso.
AGEA ha approvato la Circolare prot. n. 25388 del 24 marzo 2022 concernente il Regolamento delegato (UE) n. 2022/470, che istituisce un regime di aiuto eccezionale all'ammasso privato per le carni suine e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto.
Requisito soggettivo
Gli operatori che possono partecipare all'aiuto sono quelli indicati all'articolo 2 del Regolamento UE 2016/1238, ossia:
- operatori stabiliti;
- titolari di Partita IVA nell'Unione Europea.
Nel caso di operatori con residenza/sede legale nel territorio suddetto, che intendano depositare il prodotto in ammasso in magazzini esterni all’area territoriale di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA, la gestione dell’ammasso è in capo all’Organismo Pagatore AGEA.
Tipologia di carne ammessa all’aiuto
L’articolo 17, primo comma, lettera h) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce invece quali sono le carni ammissibili all’aiuto all’ammasso privato. La norma fa riferimento alle carni suine fresche o refrigerate che non siano state ancora immagazzinate, ai sensi dell'articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 2022/470.
Gli operatori che intendono richiedere il beneficio devono assicurarsi che le carni rispettino i seguenti parametri:
- siano di origine dell'Unione;
- siano di qualità sana, leale e mercantile;
- soddisfino i requisiti di cui alla sezione III dell'allegato VI del Regolamento delegato (UE) 2016/1238.
In merito all’ultimo punto sopra elencato, occorre precisare che l'aiuto è concesso per:
- carni bovine classificate secondo la tabella unionale di classificazione delle carcasse stabilita dal Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, e identificate a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale Regolamento;
- carcasse e tagli di agnelli di età inferiore a dodici mesi;
- carni di animali allevati nell'Unione almeno negli ultimi tre mesi, nel caso delle carni bovine, o negli ultimi due mesi, nel caso delle carni suine, ovine e caprine, e macellati al massimo dieci giorni prima del conferimento all'ammasso; per i suini macellati prima dei due mesi di età, le carni provengono da animali allevati nell'Unione dalla nascita;
- carni di animali macellati secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 853/2004 e del Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- carni di animali prive di caratteristiche che le rendano inidonee all'ammasso o alla successiva utilizzazione;
- carni di animali non macellati d'urgenza;
- carni conferite all'ammasso allo stato fresco e conservate allo stato congelato.
Il periodo di ammasso può avere durata di sessanta, novanta, centoventi o centocinquanta giorni.
Presentazione della domanda
È possibile presentare la domanda di ammasso privato di carni suine entro il 29 aprile 2022 all’Organismo Pagatore competente, ossia:
- AVEPA per la Regione Veneto;
- AGREA per la Regione Emilia Romagna;
- OP Lombardia per la Lombardia;
- ARTEA per la Regione Toscana.
Per tutte le altre Regioni l’Organismo competente è AGEA.
La domanda di aiuto, sottoscritta con firma digitale, è presentata dall’operatore mediante invio PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. unitamente agli allegati di seguito specificati, che ne costituiscono parte integrante:
- la cauzione (fidejussione bancaria/polizza assicurativa) prevista ai sensi dell’art. 4, lett. b) del Reg. (UE) n. 2016/1238 e dell’art. 40, lett. b) del Reg. (UE) n. 2019/1240;
- documento di identità in corso di validità dell’operatore richiedente.
L’Organismo Pagatore effettua la verifica di conformità della domanda e decide sulla sua ammissibilità, dando agli operatori interessati la conseguente comunicazione di accettazione o di inammissibilità della domanda.
Ciascun Organismo Pagatore competente provvederà ad effettuare i dovuti controlli sull’ammasso privato di suini a cui dovrà seguire la redazione di una relazione.
L'importo dell'aiuto (espresso in euro/tonnellata), variabile in funzione della durata del periodo di ammasso e della categoria di prodotto ammassato, è specificato nell'allegato al Regolamento.
Ciascuna domanda presentata deve fare riferimento esclusivamente ad una sola delle categorie di prodotti elencate nell’allegato (indicando il relativo codice NC) per un quantitativo minimo di:
- 10 tonnellate per i prodotti disossati;
- 15 tonnellate per gli altri prodotti.
Il periodo di ammasso deve essere di sessanta, novanta, centoventi o centocinquanta giorni.
Il pagamento è effettuato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e può essere ridotto in applicazione di penalità e sanzioni previste dalla normativa unionale e nazionale e di recuperi relativi a debiti nei confronti dell’Organismo Pagatore AGEA e di altri Organismi Pagatori, a crediti dell’INPS o di altre Pubbliche Amministrazioni.
AGEA, in data 25 marzo 2022, ha pubblicato le “Istruzioni Operative n. 29 - Apertura dell'ammasso privato per le carni suine e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto” ed il facsimile della domanda.
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