Con l’entrata in applicazione del nuovo Reg. (UE) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e dei Regolamenti delegati ed esecutivi, sono state introdotte, a partire dal 1° gennaio 2022, importanti novità in materia di verifica della conformità delle partite biologiche e in conversione destinate ad essere importate nell'Unione Europea.
Come riportato nell’art. 45, paragrafo 1, del citato Regolamento, un prodotto può essere importato da un Paese extra UE come prodotto biologico o come prodotto in conversione se tale prodotto è conforme alle norme europee in materia di produzione biologica o alle norme del Paese terzo esportatore, qualora riconosciute equivalenti dall’Unione. Così come specificato dal medesimo articolo e recepito successivamente con l’art. 47, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2017/625[1], il rispetto delle condizioni sopracitate è accertato nei posti di controllo frontalieri; la frequenza dei controlli dipende dalla probabilità di non conformità stabilità a partire da una valutazione del rischio (Risk based approach).
In tale scenario, sono stati successivamente pubblicati una serie di Regolamenti collegati, così come di seguito riportato:
- Regolamento delegato (UE) n. 2305/202, che integra il Regolamento (UE) n. 2017/625 con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti;
- Regolamento delegato (UE) n. 2306/202, che integra il Regolamento (UE) n. 2018/848 con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2307, che applica le norme relative ai documenti e alle notifiche richieste per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione.
Per recepire le novità introdotte dal nuovo Regolamento sul bio, il 31 marzo 2022 il MIPAAF ha sottoscritto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) una Convenzione Quadro di durata triennale dedicata ai controlli sulle importazioni dei prodotti biologici dai Paesi terzi verso l’Italia.
L’obiettivo principale è quello di organizzare un nuovo sistema di controlli all'importazione, con l’attribuzione di compiti e responsabilità tra le varie Amministrazioni coinvolte e garantire il proseguo regolare delle attività di importazione i relativi necessari controlli.
Fino al 31 marzo 2022, l’ADM si occupava di attività di controllo documentale e di validazione del Certificato d’Ispezione, con il supporto dell’ICQRF per quanto riguarda i controlli di identità e fisici delle partite biologiche e in conversione presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica. A inizio anno la gestione sembrava destinata a passare in mano all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF), ma diverse difficoltà operative hanno portato ad una differente configurazione del nuovo sistemi di controlli per l’import bio.
L’ADM avrà dunque la responsabilità di effettuare i controlli ufficiali relativi alle partite di prodotti biologici e in conversione destinati ad essere importati in UE.
Tali controlli saranno garantiti a partire dagli Uffici Doganali posti presso i punti di immissione in libera pratica e i posti di controllo frontalieri e si identificano con le seguenti tipologie:
- controlli documentali su tutte le partite (art. 2, punto 5, Reg. (UE) n. 2306/2021);
- controlli di identità svolti a campione (art. 2, punto 6, Reg. (UE) n. 2306/2021);
- controlli fisici[2] con una frequenza variabile in funzione del rischio che si verifichino non conformità (art. 2, punto 7 del Reg. (UE) n. 2306/2021).
In definitiva, l’ADM eserciterà il suo controllo di analisi e di valutazione sui prodotti biologici e sulla loro conformità; essenzialmente gestirà il lavoro in Dogana, dopodiché il controllo dei flussi dei prodotti bio sarà assicurato dagli Organismi di Controllo.
Come riportato nell’accordo sottoscritto, considerando la media del numero di partite biologiche e in conversione importate in Italia nell’ultimo triennio, il numero indicativo di controlli previsti da parte dell’ADM si attesta intorno ai 5.500 controlli documentali e a circa 70 controlli di identità e fisici.
Dott. Andrea Cristaldini
[1] Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari
[2] Così come definito all’articolo 3, punto 43, del Regolamento (UE) 2017/625, per controllo fisico si intende un controllo di animali o merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell’etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa.
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