In data 23 marzo 2022, è stata pubblicata la Legge del 9 marzo 2022, n. 23, contenente disposizioni per “la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico”.
Tale Legge stabilisce la produzione biologica come attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale ed elimina la tutela dell'agricoltura biodinamica, che inizialmente era stata equiparata a quella biologica. Viene poi istituito presso il MIPAAF, il Tavolo tecnico per la produzione biologica, prevedendone la composizione e affidandogli i compiti di:
- delineare indirizzi e definire le priorità del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica;
- esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica;
- proporre attività di promozione del biologico;
- individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico.
Il testo della Legge si compone in totale di 21 articoli, e disciplina i seguenti oggetti:
- il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
- i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
- le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
- l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia, nello specifico viene istituito il marchio biologico italiano. Mentre, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio vengono definite con Decreto del Ministro da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa Legge.
Inoltre, la Legge prevede che il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, adotti il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, con Decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del testo unificato in esame, contenente interventi che dovranno perseguire i seguenti obiettivi:
- agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento ai piccoli produttori agricoli convenzionali (imprese agricole convenzionali con reddito non superiore a 7.000 euro);
- sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera delle piccole aziende agricole biologiche;
- incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;
- monitorare l'andamento del settore;
- favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane;
- migliorare il sistema di controllo e di certificazione;
- incentivare le istituzioni e gli enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
- incentivare la ricerca;
- promuovere progetti per i prodotti provenienti dai distretti biologici che permettano la tracciabilità delle diverse fasi produttive e l'informazione al consumatore sulla sostenibilità ambientale, la salubrità del terreno, la lontananza da impianti inquinanti, l'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e le tecniche di lavorazione e imballaggio utilizzate;
- valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
- promuovere la sostenibilità ambientale mediante azioni che favoriscano il mantenimento della fertilità naturale dei suoli e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.
Infine, per favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, la Legge prevede strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative o sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore.
Prof. Angelo Frascarelli
Dott. Luca Palazzoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA