Pubblichiamo di seguito il testo integrale della lettera degli Uffici della Commissione Europea, tradotta in italiano, con le risposte ad alcuni quesiti sul greening.
“Grazie per le vostre domande sull'applicazione delle deroghe stabilite nella Decisione di esecuzione (UE) 2022/484 della Commissione, in particolare per quanto riguarda le condizioni per i terreni a maggese dichiarati ai fini della diversificazione delle colture a norma dell'articolo 44, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1307/2013, qualora uno Stato membro si avvalga della deroga prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, della Decisione di esecuzione.
Prima di rispondere alle vostre domande concrete, vorrei ricordare che se uno Stato membro decide di avvalersi della deroga prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, della Decisione di esecuzione, di conseguenza, gli agricoltori potranno dichiarare i terreni incolti come una coltura distinta ai fini della diversificazione delle colture anche se tale terra viene pascolata o raccolta per la produzione di foraggi o viene coltivata.
Di seguito trovate una risposta per ogni domanda che avete sollevato:
Domanda 1
Si consideri, ad esempio, che nel caso di un'azienda che dichiara di coltivare mais sul 75% del terreno e che il 25% del terreno viene lasciato a maggese, nulla vieta all'azienda di coltivare anche mais sulla parte (25%) del terreno a riposo, in attuazione della deroga.
Risposta: Infatti, qualora uno Stato membro si avvalga della deroga, l'agricoltore potrebbe utilizzare la superficie dichiarata a maggese (25% della superficie) anche per coltivare mais ed essere comunque considerata una coltura distinta ai fini della diversificazione delle colture.
Domanda 2
Parimenti, si ritiene che nel caso di un'azienda che dichiara di mettere a riposo l'85% dei terreni, nulla vieta all'azienda di coltivare mais sull'intera superficie, proprio in forza della deroga.
Risposta: Queste sono le stesse considerazioni espresse sopra per la domanda 1.
Domanda 3
Inoltre, tenuto conto anche delle finalità enunciate nella Decisione, si ritiene che la deroga si applichi alle stesse condizioni ai terreni a maggese con piante mellifere.
Risposta: Se la questione continua a fare riferimento alla deroga prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, della Decisione di esecuzione (terreni incolti ai fini della diversificazione delle colture), l'articolo 44, paragrafo 4, non opera una distinzione tra terreni incolti e terreni incolti maggese con piante mellifere.
Se la questione si riferisce alla deroga prevista all'articolo 1, paragrafo 2, della Decisione di esecuzione (terreni incolti ai fini dell'area di interesse ecologico), la disposizione fa chiaramente riferimento ai terreni incolti di cui all'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Sono pertanto esclusi i terreni a maggese per piante mellifere (specie ricche di polline e nettare) di cui all'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera m), del Regolamento (UE) n. 1307/2013.
Domanda 4
Il mantenimento dello status di terreno a maggese, anche se coltivato con una coltura oggetto della deroga in oggetto, può comunque consentire la ricezione di aiuti nell'ambito del sostegno accoppiato agli aiuti diretti e alle misure di sviluppo rurale per tali aree.
Risposta: La deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della Decisione di esecuzione si applica solo ai terreni incolti dichiarati ai fini del pagamento per l'inverdimento, vale a dire ai fini della diversificazione delle colture e degli EFA. Le colture coltivate su questo terreno incolto potrebbero essere ammissibili al sostegno accoppiato volontario ai sensi degli articoli 52 e 53 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, a seconda della scelta e della selezione degli Stati membri per quanto riguarda i settori e la produzione e a condizione che le condizioni di ammissibilità per l'accoppiamento accoppiato le misure di sostegno stabilite dallo Stato membro comprendono questi settori e la controllabilità è assicurata. Al contrario, le colture coltivate a maggese non possono essere ammissibili agli impegni di gestione dello sviluppo rurale incentrati sul mantenimento e la gestione dei maggesi ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, poiché tali aree non sono più a maggese al suolo.
In altre parole, l'uso reale della terra dichiarata "Land Laying Fallow - con deroga" non ha importanza per il pagamento dell'inverdimento, ma dovrebbe essere preso in considerazione per eventuali obblighi che gli agricoltori hanno nell'ambito dello sviluppo rurale (ad esempio un impegno a mantenere questa area poiché i terreni incolti non dovrebbero essere demoliti coltivando questa superficie) e potrebbero essere presi in considerazione per la concessione di un sostegno accoppiato volontario, a condizione che gli Stati membri possano garantire la controllabilità della superficie ai fini di questi pagamenti.
Il presente parere è fornito sulla base dei fatti esposti nella vostra lettera del 1° aprile 2022 ed esprime il parere dei servizi della Commissione e non impegna la Commissione Europea. In caso di controversia riguardante il diritto dell'Unione, spetta, in ultima istanza, alla Corte di Giustizia europea, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, fornire un'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione applicabile”.
Cordiali saluti,
Mihail Dumitru
25/04/2022
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