AGEA, con la Circolare 34738 del 28 aprile 2022 relativa alla Domanda Unica 2022, ha fissato le scadenze per le istruttorie relative all’accesso alla riserva nazionale, ai trasferimenti dei titoli e ai requisiti richiesti all’agricoltore in attività.
Domanda Unica 2022 - Termini di presentazione delle domande
Per gli agricoltori i termini per la presentazione della Domanda Unica all’Organismo Pagatore (OP) sono i seguenti:
- domanda iniziale, da presentarsi ai sensi dell’art. 13, c. 1, Reg. UE n. 809/2014, entro il 16 maggio 2022;
- domanda di modifica, ai sensi dell’art. 15 del Reg. UE n. 809/2014, entro il 1° giugno 2022;
- ritiro della domanda di aiuto, ai sensi dell’art. 3 del Reg. UE n. 809/2014, fino al momento della comunicazione dell’irregolarità da parte dell’Organismo Pagatore;
- comunicazione di causa di forza maggiore per circostanze eccezionali, entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 9 giugno 2023;
- comunicazione della cessione d’azienda, ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE n. 809/2014, entro il 9 giugno 2023.
AGEA fa presente che, comunque, le comunicazioni riguardanti le Domande Uniche di pagamento per le quali l’OP ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva saranno considerate irricevibili.
Per quanto riguarda le domande tardive, ossia quelle valide se presentate entro venticinque giorni successivi al termine previsto, dovranno essere presentate non oltre il 10 giugno 2022. Per tali domande l’agricoltore subirà una decurtazione dell’1% per ogni giorno di ritardo sull’importo di cui avrebbe diritto. Nel caso di richiesta tardiva di accesso alla riserva nazionale per la richiesta di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l’importo corrispondente a cui l’agricoltore avrebbe diritto sarà decurtato del 3%.
Termini per le istruttorie relative alle domande di accesso alla riserva nazionale
Al fine di garantire agli agricoltori la disponibilità dei nuovi valori per tutti gli anni della nuova programmazione all’inizio del 2023, tutte le operazioni di calcolo della campagna 2022 dovranno essere portate a termine dal Registro nazionale titoli entro il 31/12/2022.
Per tale ragione sono fissate le seguenti scadenze ai fini dell’esecuzione delle istruttorie:
- domande di accesso alla riserva nazionale entro il 14 ottobre 2022;
- domande di trasferimento (a parziale modifica della Circolare AGEA n. 18677/2021) entro il 14 ottobre 2021;
- requisito di agricoltore in attività rilevante per le domande di cui alle precedenti lettere a) e b), a parziale modifica di quanto previsto dalle Circolari AGEA prot. 99157 del 20 dicembre 2018 e prot. n. 18677 del 16 marzo 2021, il termine del 28 febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda è sostituito con il termine del 14 ottobre 2022.
Restano ferme le altre disposizioni previste dalle Circolari n. 16677/2021 e n. 99157/2018
Per le domande di sostegno e di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, il termine ultimo per la presentazione delle domande di superficie e le misure connesse è fissato al 16 maggio 2022.
Pagamento di inverdimento per l’anno 2022
La Commissione Europea, con la Decisione n. 2022/484 del 23 marzo 2022, per far fronte alle turbative del mercato dei prodotti agricoli causate dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, ha concesso agli Stati membri la possibilità di derogare a talune condizioni relative al pagamento dell’inverdimento e per il solo anno di domanda 2022.
Con il Decreto 8 aprile 2022 n. 163483, è stata attivata nel nostro Paese la deroga in questione che consente di utilizzare, per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d’interesse ecologico (EFA), autorizzando quindi la deroga alle condizioni relative al pagamento per l'inverdimento, compreso l'uso di prodotti fitosanitari.
In particolare è prevista una deroga, in base alla quale i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura distinta per il rispetto della diversificazione colturale, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione. Inoltre, tali terreni sono considerati area di interesse ecologico.
AGEA ha precisato che i terreni lasciati a riposo, anche se utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione in applicazione della deroga, mantengono comunque la loro qualificazione di terreni a riposo.
A tale riguardo, per consentire l’individuazione dei terreni a riposo per i quali viene richiesto di utilizzare la deroga in questione, in sede di dichiarazione della domanda viene indicata la superficie coltivata che avrebbe dovuto essere lasciata a riposo applicando la deroga ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2022/484.
I terreni a riposo ai fini greening si possono considerare tali se ritirati dalla produzione almeno per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda e, in applicazione della deroga, gli stessi terreni possono essere lavorati e seminati prima del 30 giugno 2022, mantenendo la dichiarazione come terreni messi a riposo per la conformità al greening (quindi per il rispetto della presenza di due o tre colture sui seminativi almeno nel periodo dal 1° aprile al 9 giugno e almeno il 5% di EFA).
A titolo esemplificativo, l’azienda che dichiara di coltivare mais sul 75% delle superfici e di lasciare a riposo la quota del 25% delle superfici può decidere di coltivare mais anche sulla parte di 25% di terreno lasciato a riposo in attuazione della deroga, senza che ciò costituisca violazione al rispetto della diversificazione.
Analogamente, l’azienda che dichiara di lasciare a riposo l’85% delle superfici può decidere di coltivare mais su tutta la suddetta superficie in attuazione della deroga, senza che ciò costituisca violazione al rispetto della diversificazione.
Inoltre, in ragione della specifica coltura o attività praticata sui terreni lasciati a riposo che beneficiano della deroga in questione, le aziende possono dichiarare tali superfici per percepire aiuti nell’ambito del sostegno accoppiato di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013.
Per quanto concerne le misure di sviluppo rurale, le superfici oggetto di deroga possono essere dichiarate per percepire contributi purché l’attività ivi eseguita sia compatibile con gli obblighi e le condizioni di ammissibilità previsti dalla Regolamentazione UE e nazionale per la specifica misura.
Infine, ai terreni lasciati a riposo ai fini delle aree di interesse ecologico, i Servizi della Commissione, con la citata Nota prot. 3199955 del 25 aprile 2022, chiariscono che la disposizione fa chiaramente riferimento ai terreni incolti di cui all'art. 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013. Sono pertanto esclusi dall’applicazione della deroga i terreni a maggese per piante mellifere (specie ricche di polline e nettare) di cui all'art. 46, paragrafo 2, primo comma, lettera m), del Reg. (UE) n. 1307/2013.
Gli Organismi Pagatori devono trasmettere i dati delle aziende e del numero di ettari dichiarati a riposo cui si applica la deroga entro il 30 novembre 2022. Ciò al fine di consentire la comunicazione dei predetti dati ai Servizi della Commissione entro il 15 dicembre 2022, in applicazione di quanto previsto dall’art. 3, paragrafo 2, della Decisione di esecuzione (UE) n. 2022/484.
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