Nella bozza del Decreto Legge, licenziato dal Governo lo scorso 2 maggio, per far fronte agli effetti determinati dalla crisi ucraina in tema di politiche energetiche e sostegni alle imprese per la produttività, vi sono anche importanti modifiche alla disciplina della produzione di energia elettrica per il settore agricolo e agroindustriale, valevoli anche per gli investimenti rientranti nel PNRR.
Il Provvedimento interviene sia in tema di semplificazione dei procedimenti autorizzativi, sia su alcuni aspetti che limitavano gli investimenti ammessi dal PNRR.
Semplificazioni autorizzative
L’articolo 6 del Provvedimento apre la strada all’individuazione di ulteriori aree idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Tali aree, se non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela o non ricadenti nelle fasce di rispetto dei beni tutelati (immobili e aree di notevole interesse pubblico), beneficeranno di una procedura autorizzativa semplificata e rapida.
In particolare, per la produzione fotovoltaica, la fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela è limitata a mille metri. Resta, tuttavia, l’applicazione dell’art. 30 del D.L. 77/2021, il quale dispone che il Ministero della Cultura, nell’ambito del processo autorizzativo (conferenza di servizi), esprima il proprio parere non vincolante.
Il successivo art. 7 prevede ora che nei procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei Ministri sostituiscono ad ogni effetto il Provvedimento di VIA, inoltre le deliberazioni conterranno le motivazioni e le prescrizioni per ridurre gli impatti ambientali in applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25 del D.Lgs. 152/2006. Tali deliberazioni confluiranno nel procedimento autorizzatorio unico in capo all’Amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui la decisione del Consiglio dei Ministri si esprima per il rilascio del Provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata.
Per quanto riguarda le valutazioni di impatto ambientale, il contributo di un rappresentante del Ministero della Cultura nella commissione tecnica PNRR-PNIEC sarà solamente di carattere tecnico-scientifico-storico; non è infatti più previsto il diritto di voto per tale rappresentante del Ministero.
Possibilità di produrre energia oltre il fabbisogno per l’autoconsumo
L’articolo 8 dispone un’importante novità per il settore agricolo che impatta anche con gli incentivi posti in essere dal PNRR in relazione agli impianti fotovoltaici. Si prevede che, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, è consentito effettuare impianti sui tetti delle proprie strutture produttive anche con potenza eccedente il consumo medio di energia elettrica, compreso quello familiare, ed è consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta. Questa disposizione elimina il limite previsto attualmente per gli impianti agrisolari finanziati per 1,5 miliardi di euro dal PNRR. Molte imprese, infatti, avevano avanzato la necessità che, dal momento in cui si procedeva alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, lo stesso potesse essere dimensionato in funzione delle superfici disponibili e non limitatamente al fabbisogno medio di energia. Questa apertura riteniamo sciolga i dubbi sollevati sulla possibile decadenza dagli incentivi PNRR qualora l’impianto realizzato produca energia superiore a quella mediamente autoconsumata.
Le imprese agricole, accedendo agli incentivi del PNRR, potranno quindi realizzare impianti sugli immobili strumentali determinando il reddito su base catastale fino a 260.000 KWh e, per le produzioni eccedentarie, nel rispetto dei parametri fissati dalla Circolare 32/E/2009, applicando il coefficiente di redditività del 25% sui corrispettivi relativi alla cessione di energia.
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