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L’avviso MIPAF n. 182458 del 22 aprile 2022 stabilisce il termine di presentazione delle domande a valere sull’agevolazione riguardante i contributi in conto capitale e/o finanziamenti a tasso agevolato a favore delle PMI e GI del settore agricolo e agroalimentare che intendono realizzare contratti di filiera previsti dal Fondo complementare al PNRR.
Per presentare la domanda di ammissione ai benefici previsti da tale misura, che potrà fruire di una dotazione di oltre 1,2 miliardi di euro, i soggetti interessati dovranno attivarsi nei novanta giorni successivi al 23 maggio 2022, a condizione che la piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero risulti operativa, diversamente i novanta giorni decorreranno dalla messa a disposizione di tale piattaforma web.
L’intervento agevolativo e i progetti da presentare sono importanti ed alquanto articolati e, nel rimandarvi ad un prossimo approfondimento, per ora intendiamo tracciarvi alcune linee guida riguardanti la misura commentata che consiste nel “V Bando per i contratti di filiera nel settore agroalimentare”.
Il disciplinare prevede la presenza di soggetti proponenti e soggetti beneficiari, intendendo per i primi coloro i quali, individuati dai soggetti beneficiari, assumono il ruolo di referenti nei confronti del Ministero circa l’esecuzione del programma, nonché detengono la rappresentanza esclusiva dei beneficiari per tutti i rapporti, anche contrattuali e per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dal programma (inclusa l’attività di erogazione delle agevolazioni con esclusione dei provvedimenti di revoca delle stesse).
Il soggetto beneficiario, invece, sarà l’impresa che materialmente usufruirà dell’agevolazione messa a disposizione da ciascun provvedimento.
Sono qualificati soggetti proponenti del contratto di filiera:
mentre sono soggetti beneficiari:
Risultano finanziabili per tutte le categorie di imprese (PMI e GI), interventi che prevedono:
mentre solo per le PMI, sono finanziabili:
Relativamente ai veri e propri contratti di filiera, sono ammessi quelli che prevedono un importo complessivo di investimenti compreso tra i 4 ed i 50 milioni di euro, il cui importo del progetto per singolo soggetto beneficiario è fissato a un valore minimo di spesa di 400.000 euro, eccezion fatta per gli investimenti effettuati da PMI nella produzione agricola primaria il cui valore minimo di spesa per progetto sarà di 100.000 euro.
Viene precisato, inoltre, che non sono ammesse spese relative a beni acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria e gli interventi devono essere realizzati entro quattro anni a partire dalla data di stipula del contratto di filiera e comunque non oltre il secondo trimestre 2026.
Le agevolazioni ottenibili, una volta sottoscritto il contratto di filiera, vengono concesse nella forma di contributo a fondo perduto e/o finanziamento agevolato secondo i limiti e le condizioni stabilite dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 0673777/2021 e dall’articolo 3 del Decreto FRI n. 8254 del 3 agosto 2016.
Le forme agevolative normalmente vengono richieste in modo disgiunto, ma è altresì consentita l’integrazione tra contributo in conto capitale e il finanziamento.
Condizione per ottenere il finanziamento agevolato è che i soggetti beneficiari dovranno ottenere un finanziamento bancario pari al 50% dell’ammontare complessivo del finanziamento erogato dalle banche finanziatrici.
Le misure del contributo in conto capitale suddivise per tipologia di investimento e caratteristiche del soggetto beneficiario, sono riportate nella tabella 1 inserita al punto 6 dell’avviso n. 182458 del 22 aprile 2022.
Le caratteristiche del finanziamento agevolato cui dovrà essere associato il finanziamento bancario, sono rinvenibili sempre all’interno del punto 6 dell’avviso sopra citato.
Per ultimo, ricordiamo che il contratto di filiera deve interessare un ambito territoriale multiregionale, assicurato quando gli interventi sono distribuiti sul territorio di due o più Regioni o Province Autonome e l’importo totale dei costi ammissibili riconducibile a una sola Regione non può superare l’85% del totale dei costi ammissibili.