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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il D.D. 2 maggio 2022, disciplinante le modalità e i termini di presentazione delle domande per beneficiare del contributo a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, istituito dal D.M. 30 luglio 2021, recante la disciplina del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole di cui all’art. 1, comma 123, Legge n. 160/2019, c.d. Legge di Bilancio 2020.
L’agevolazione, con una dotazione di risorse per 5 milioni di euro, è destinata alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione, il D.M. 30 luglio 2021 prevede che le imprese, alla data di presentazione della domanda, debbano:
Le domande di contributo, inoltre, possono essere presentate dalle imprese agricole che intendono realizzare investimenti inerenti, esclusivamente, una o entrambe le seguenti attività:
Non possono, invece, presentare la domanda di contributo le imprese agricole che intendono realizzare investimenti inerenti alla produzione agricola primaria.
Come stabilito dal D.D. 2 maggio 2022, le imprese agricole, sia alla data di concessione che alla data di erogazione del contributo, devono poi:
Le imprese agricole non ancora attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che intendono realizzare gli investimenti agevolabili, possono beneficiare del contributo in esame attivando il codice ATECO corrispondente all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli entro la data di presentazione della richiesta di erogazione dell’agevolazione.
Il contributo a fondo perduto è concesso, nei limiti di quanto previsto dall’art. 17, Regolamento ABER, nella misura del:
In ogni caso, il contributo è riconosciuto nel limite massimo di 20.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.
L’impresa agricola può presentare, nell’ambito della medesima domanda di contributo, spese relative all’acquisto di entrambe le categorie di beni di cui sopra.
Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività di impresa, nuovi di fabbrica e acquistati da soggetti che non abbiano relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato. I beni, inoltre, devono essere utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale, ubicate sul territorio nazionale, indicata nella domanda di agevolazione.
Le spese devono essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
L’investimento relativo all’acquisizione dei beni, infine, deve essere ultimato entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione.
Non sono ammissibili all’agevolazione le spese:
Le spese ammissibili per le quali è richiesto il contributo non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a 5.000 euro.
Infine, come stabilito dal D.D. 2 maggio 2022, dal contributo sono espressamente escluse le spese:
Le domande di concessione del contributo devono essere presentate, dal 23 maggio 2022 al 23 giugno 2022, esclusivamente a mezzo PEC, inviando il modulo di domanda di concessione allegato al D.D. 2 maggio 2022, debitamente compilato in tutte le sue parti, alla e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Ciascuna impresa agricola può presentare un’unica domanda di concessione del contributo. La presentazione di una ulteriore domanda prima dell’adozione del provvedimento di concessione ed entro i termini di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande implica la rinuncia alla domanda precedentemente presentata.
Sul sito del MISE è disponibile la modulistica necessaria per procedere all’inoltro delle domande e per l’iter conseguente (modulo di domanda, modulo di erogazione, liberatorie, richiesta erogazione anticipazione, ecc.).
Le domande di concessione del contributo sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ai fini della concessione del contributo sono verificati:
Qualora dall’istruttoria emergano motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese agricole ricevono formale comunicazione dei motivi ostativi.
Le richieste di erogazione devono essere trasmesse ad Invitalia tramite PEC, inviando il modulo di richiesta di erogazione allegato al D.D. 2 maggio 2022, alla e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., a seguito dell’integrale pagamento delle spese rendicontate, a partire dal 30 settembre 2022 ed entro il 30 settembre 2023.
Nella richiesta di erogazione l’impresa deve indicare il codice IBAN del conto corrente sul quale, in caso di esito positivo della valutazione, erogare il contributo.
Alla richiesta di erogazione devono essere allegati, a pena di revoca del contributo:
Come previsto dal D.M. 30 luglio 2021, nelle causali dei pagamenti le imprese agricole devono indicare la seguente dicitura “Spesa di € ………………. sostenuta, ai fini della erogazione del contributo a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 luglio 2021”; in alternativa, tale dicitura deve essere riportata nelle fatture dai fornitori dei beni.
Le imprese agricole, infine, possono chiedere, entro il termine di presentazione della richiesta di erogazione, l’erogazione di una quota pari al 50% del contributo concesso a titolo di anticipazione.