Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il D.D. 2 maggio 2022, disciplinante le modalità e i termini di presentazione delle domande per beneficiare del contributo a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, istituito dal D.M. 30 luglio 2021, recante la disciplina del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole di cui all’art. 1, comma 123, Legge n. 160/2019, c.d. Legge di Bilancio 2020.
L’agevolazione, con una dotazione di risorse per 5 milioni di euro, è destinata alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Requisiti soggettivi
Ai fini dell’accesso all’agevolazione, il D.M. 30 luglio 2021 prevede che le imprese, alla data di presentazione della domanda, debbano:
- essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I, Regolamento ABER;
- essere regolarmente costituire e iscritte come attive nel Registro delle Imprese, sezione speciale imprese agricole, della CCIAA territorialmente competente;
- avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere in condizioni tale da risultare impresa in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2, punto 14, Regolamento ABER;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione Europea.
Le domande di contributo, inoltre, possono essere presentate dalle imprese agricole che intendono realizzare investimenti inerenti, esclusivamente, una o entrambe le seguenti attività:
- trasformazione di prodotti agricoli;
- commercializzazione di prodotti agricoli.
Non possono, invece, presentare la domanda di contributo le imprese agricole che intendono realizzare investimenti inerenti alla produzione agricola primaria.
Come stabilito dal D.D. 2 maggio 2022, le imprese agricole, sia alla data di concessione che alla data di erogazione del contributo, devono poi:
- risultare iscritte all’INPS o all’INAIL;
- presentare una posizione contributiva regolare;
- risultare in regola con gli adempienti fiscali;
- non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della vigente normativa.
Le imprese agricole non ancora attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che intendono realizzare gli investimenti agevolabili, possono beneficiare del contributo in esame attivando il codice ATECO corrispondente all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli entro la data di presentazione della richiesta di erogazione dell’agevolazione.
Il contributo a fondo perduto
Il contributo a fondo perduto è concesso, nei limiti di quanto previsto dall’art. 17, Regolamento ABER, nella misura del:
- 40% delle spese relative all’acquisto dei beni strumentali Industria 4.0, materiali o immateriali, di cui agli allegati A o B, Legge n. 232/2016;
- 30% delle spese relative all’acquisto di beni strumentali ammortizzabili diversi dai beni di cui agli allegati A o B, Legge n. 232/2016.
In ogni caso, il contributo è riconosciuto nel limite massimo di 20.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.
L’impresa agricola può presentare, nell’ambito della medesima domanda di contributo, spese relative all’acquisto di entrambe le categorie di beni di cui sopra.
Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività di impresa, nuovi di fabbrica e acquistati da soggetti che non abbiano relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato. I beni, inoltre, devono essere utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale, ubicate sul territorio nazionale, indicata nella domanda di agevolazione.
Le spese devono essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
L’investimento relativo all’acquisizione dei beni, infine, deve essere ultimato entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione.
Non sono ammissibili all’agevolazione le spese:
- relative a beni usati;
- sostenute mediante locazione finanziaria;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500 euro, al netto dell’IVA.
Le spese ammissibili per le quali è richiesto il contributo non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a 5.000 euro.
Infine, come stabilito dal D.D. 2 maggio 2022, dal contributo sono espressamente escluse le spese:
- connesse alla costruzione, all’acquisto o alla locazione di fabbricati o di terreni;
- per servizi e consulenze di qualsiasi genere;
- per imposte e tasse;
- relative a oneri accessori, legali e amministrativi di qualsiasi genere.
Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo
Le domande di concessione del contributo devono essere presentate, dal 23 maggio 2022 al 23 giugno 2022, esclusivamente a mezzo PEC, inviando il modulo di domanda di concessione allegato al D.D. 2 maggio 2022, debitamente compilato in tutte le sue parti, alla e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Ciascuna impresa agricola può presentare un’unica domanda di concessione del contributo. La presentazione di una ulteriore domanda prima dell’adozione del provvedimento di concessione ed entro i termini di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande implica la rinuncia alla domanda precedentemente presentata.
Sul sito del MISE è disponibile la modulistica necessaria per procedere all’inoltro delle domande e per l’iter conseguente (modulo di domanda, modulo di erogazione, liberatorie, richiesta erogazione anticipazione, ecc.).
Valutazione delle domande di concessione
Le domande di concessione del contributo sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ai fini della concessione del contributo sono verificati:
- il rispetto dei requisiti dell’impresa agricola di cui all’art. 5, D.M. 30 luglio 2021 e, pertanto, alla data di presentazione della domanda le imprese devono:
- essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I, Regolamento ABER;
- essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle Imprese, sezione speciale imprese agricole, della CCIAA territorialmente competente;
- avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2, punto 14, Regolamento ABER;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione Europea;
- la regolarità contributiva, come risultante dal DURC;
- l’insussistenza delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001;
- l’insussistenza di condanne a carico dei legali rappresentanti o amministratori dell’impresa agricola per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- la mancata inclusione dell’impresa agricola nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;
- il rispetto dei massimali di agevolazione concedibile secondo quanto disposto dall’art. 8, Regolamento ABER.
Qualora dall’istruttoria emergano motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese agricole ricevono formale comunicazione dei motivi ostativi.
Termini e modalità di presentazione delle domande di erogazione
Le richieste di erogazione devono essere trasmesse ad Invitalia tramite PEC, inviando il modulo di richiesta di erogazione allegato al D.D. 2 maggio 2022, alla e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., a seguito dell’integrale pagamento delle spese rendicontate, a partire dal 30 settembre 2022 ed entro il 30 settembre 2023.
Nella richiesta di erogazione l’impresa deve indicare il codice IBAN del conto corrente sul quale, in caso di esito positivo della valutazione, erogare il contributo.
Alla richiesta di erogazione devono essere allegati, a pena di revoca del contributo:
- copia delle fatture elettroniche di acquisto dei beni oggetto di agevolazione, individuati nella domanda di concessione;
- copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario, SEPA Credit Transfer, ricevute bancarie (RIBA) e copia del relativo estratto conto.
Come previsto dal D.M. 30 luglio 2021, nelle causali dei pagamenti le imprese agricole devono indicare la seguente dicitura “Spesa di € ………………. sostenuta, ai fini della erogazione del contributo a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 luglio 2021”; in alternativa, tale dicitura deve essere riportata nelle fatture dai fornitori dei beni.
Le imprese agricole, infine, possono chiedere, entro il termine di presentazione della richiesta di erogazione, l’erogazione di una quota pari al 50% del contributo concesso a titolo di anticipazione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA