Sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2022, è stato pubblicato il D.M. n. 141342, firmato il 25 marzo 2022, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il provvedimento prevede che gli agricoltori beneficiari dei pagamenti della PAC 2022 possano ottenere, entro il prossimo 31 luglio, l’anticipazione dei contributi spettanti e di una sovvenzione parametrata al valore degli interessi applicati alle somme anticipate.
La presentazione delle domande di aiuto
Con il D.M. n. 141342, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha fissato al prossimo 16 maggio (il 15 cade di domenica) il termine di presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune relative al 2022. Si tratta di un termine che sarà comunque prorogato in quanto vi è il benestare in tal senso della Conferenza Stato-Regioni (si veda ns circolare dell'ultima ora n. 376/2022).
Al momento, entro il 16 maggio, è richiesta la presentazione della Domanda Unica, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’art. 67, par. 2, Regolamento n. 1306/2013/UE del 17 dicembre 2013.
Il Decreto ha inoltre fissato al 1° giugno 2022 il termine entro il quale è possibile comunicare all’Organismo Pagatore competente le modifiche alle domande di cui all’art. 15, par. 1, Regolamento n. 809/2014/UE del 17 luglio 2014.
Tale ultima disposizione consente, spirato il termine ultimo di presentazione, di aggiungere o modificare nella Domanda Unica o nella domanda di pagamento singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, purché siano rispettati i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale.
Non è invece possibile apportare modifiche in relazione alle parcelle agricole che presentano inadempienze qualora l’Organismo Pagatore abbia comunicato al beneficiario che sono state riscontrate inadempienze in sede di predisposizione delle domande, oppure l’intenzione di svolgere un controllo in loco o, infine, se da tale controllo emergano inadempienze.
L’anticipazione dei contributi spettanti
Con il D.M. n. 141203 del 28 marzo 2022, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha invece previsto la possibilità di concedere un’anticipazione delle somme dovute agli agricoltori.
In particolare, così come previsto dall’art. 10-ter, commi 1 e 2, D.L. n. 27/2019, gli Organismi Pagatori riconosciuti possono concedere un’anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune.
Possono beneficiare dell’anticipazione gli agricoltori attivi ai sensi dell’art. 9, Regolamento n. 1307/2013/UE del 17 dicembre 2013, che presentano una Domanda Unica nel 2022 per il regime di base di cui al titolo III del medesimo Regolamento.
Restano, invece, espressamente esclusi dall’anticipazione:
- i soggetti con debiti esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall’Organismo Pagatore;
- i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati dall’Organismo Pagatore;
- i soggetti che già beneficiano dell’anticipazione bancaria dei contributi PAC attivata sulla base di convenzioni sottoscritte dagli Organismi Pagatori con istituti bancari;
- i soggetti cedenti titoli il cui trasferimento non è perfezionato alla data di concessione dell’anticipazione.
Le domande di anticipazione dei contributi spettanti devono essere trasmesse entro il termine di presentazione della Domanda Unica annuale, ossia il 16 maggio 2022, sulla base delle modalità stabilite dall’Organismo Pagatore competente (si evidenzia che è stata annunciata una proroga di tale termine).
In ogni caso, l’anticipazione, concessa se d'importo superiore a 900 euro, è riconosciuta nella misura del 70% dell’importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all’allegato I, Regolamento n. 1307/2013/UE, considerando le misure per le quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità.
La percentuale del 70% si applica esclusivamente alle componenti dei pagamenti diretti per le quali sono completati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data del prossimo 31 luglio. Pertanto, la base di calcolo è costituita dai pagamenti disaccoppiati e dal greening, escludendo le superfici dichiarate con attività di pascolamento.
Alle somme anticipate si applica il tasso di interesse di mercato, definito in base alla normativa europea (Comunicazione della Commissione Europea n. 2008/C 14/02). Tuttavia, gli interessi sulle anticipazioni sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce un aiuto di Stato in regime de minimis.
Le somme anticipate saranno oggetto di compensazione, a partire dal 16 ottobre 2022, mediante trattenute dell'Organismo Pagatore.
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