La presentazione e l’istruttoria delle domande di trasferimento dei titoli PAC, disciplinate dalla Circolare AGEA n. 18677 del 16 marzo 2021, viene ripresa e aggiornata con la Circolare AGEA n. 34738 del 28 aprile 2022.
La domanda di trasferimento titoli deve essere presentata dal CAA dell’agricoltore cessionario all’Organismo Pagatore competente per territorio entro il 10 giugno 2022.
Gli Organismi Pagatori dovranno rispettare la scadenza del 14 ottobre 2022 per l’istruttoria della domanda di trasferimento titoli.
Infatti, per la campagna 2022 i tempi per il trasferimento dei titoli sono nettamente anticipati rispetto a quelli del 2021. AGEA, in previsione dell’entrata in vigore della nuova PAC nel 2023, al fine di garantire agli agricoltori la disponibilità dei nuovi valori dei titoli per la nuova programmazione 2023-2027 e per garantire la correttezza delle assegnazioni in favore degli stessi, ha previsto che tutte le operazioni di calcolo della campagna 2022 dovranno essere portate a termine dal Registro nazionale titoli entro il 31 dicembre 2022.
Inoltre:
- i trasferimenti non perfezionati in tale data, a causa della presenza di un debito in capo al soggetto cedente o del pagamento dell'anticipazione nazionale in favore del cedente, sono rigettati; a differenza del 2021, non è concessa la possibilità di estinguere il debito in capo al cedente e/o la riduzione dei titoli oggetto di trasferimento ad un numero il cui valore eccede l’importo del debito entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli;
- i trasferimenti titoli per i quali il cedente ha manifestato espresso diniego sono rigettati;
- se per la precedente annata i trasferimenti tempestivamente presentati potevano essere perfezionati fino al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento, per la campagna 2022 il termine del 14 ottobre è perentorio;
- la mancata esecuzione delle istruttorie entro il 14 ottobre 2022 determina il rigetto delle istanze, fatti salvi i casi di risoluzione di anomalie e problematiche non riferibili ad adempimenti a carico degli agricoltori che dovevano essere perfezionati entro l’anzidetta scadenza.
Requisiti generali di ammissibilità della domanda di trasferimento titoli
Il soggetto cessionario deve essere in possesso del requisito di agricoltore attivo, pena rigetto della domanda, se non nei casi di successione anticipata o effettiva. Al contrario, il soggetto cedente può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività, ma è necessario quello dell’assenso al trasferimento, l’assenza di debiti e la non concessione di anticipazioni con Fondi nazionali in suo favore. La domanda di trasferimento dei titoli è altresì rigettata in presenza di una sospensione amministrativa annotata nel Registro nazionale titoli riguardante il soggetto cessionario, cedente o i titoli stessi.
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