Sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022 è stato pubblicato il D.M. 31 marzo 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, disciplinante criteri e modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per l’anno 2022.
Con un Provvedimento della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, da emanare entro il 10 luglio 2022, saranno definiti termini e modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione.
Evoluzione normativa
L’art. 1, comma 128, Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021, ha istituito il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2022.
In seguito, l’art. 39, D.L. n. 41/2021, ha incrementato la dotazione del fondo di ulteriori 150 milioni di euro. Infine, l’art. 19, D.L. n. 50/2022, ha incrementato di 20 milioni di euro la dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
In considerazione delle difficoltà economiche rilevate in capo alle imprese della pesca e dell’acquacoltura, rivenienti dalla lenta ripresa dei mercati ittici, del circuito HO.RE.CA., delle mense scolastiche e dei ristoranti, nonché dalla riduzione delle esportazioni, dalla contrazione dei prezzi, dalla mancanza di turismo e dalle difficoltà nel rispettare le misure di allontanamento sociale, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha ritenuto necessario procedere all'utilizzo parziale delle risorse di cui all’art. 1, comma 128, Legge n. 178/2020, destinando 20 milioni di euro all’annualità 2022.
Con il D.M. 31 marzo 2022, in vigore dal 10 giugno 2022, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha quindi disciplinato i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per l’anno 2022.
Con un successivo Provvedimento della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame, saranno definiti termini e modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione.
Le agevolazioni concedibili
L’art. 1, D.M. 31 marzo 2022, prevede che i 20 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura siano destinati, nell’annualità 2022, ai seguenti interventi:
- 15 milioni di euro per il riconoscimento di contributi alle imprese del settore della pesca marittima;
- 3,5 milioni di euro per il riconoscimento di contributi alle imprese del settore dell'acquacoltura, ivi incluse le imprese che utilizzano imbarcazioni ai fini produttivi, iscritte alla V categoria;
- 1,5 milioni di euro sono destinati alle Regioni e Province Autonome nell'ambito delle loro attribuzioni e finalizzati al riconoscimento di contributi alle imprese del settore della pesca in acque interne.
Soggetti beneficiari
L’art. 2, D.M. 31 marzo 2022, prevede che possano beneficiare dei suddetti interventi le imprese della pesca e dell'acquacoltura che risultino stabilmente operative nel territorio Italiano, le cui produzioni rientrano nelle categorie dell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013 dell’11 dicembre 2013.
Condizioni dei contributi
La concessione dei contributi è condizionata all'avvio, da parte dei soggetti richiedenti, della rispettiva attività economica:
- alla data del 3 aprile 2022 per le imprese della pesca marittima, da accertarsi, attraverso l'armamento, alla stessa data, dell'imbarcazione da pesca;
- alla data del 1° gennaio 2022 per le imprese acquicole, da accertarsi con la verifica dell'intervenuta iscrizione, prima dello stesso termine, presso il Registro delle Imprese, nonché della permanenza di tale requisito alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
I soggetti richiedenti sono, inoltre, tenuti alla presentazione della seguente documentazione, da compilarsi secondo i termini e le modalità che saranno definite dall’apposito Provvedimento della Direzione della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali:
- domanda di accesso alle procedure di erogazione del contributo;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, esente da bollo, attestante:
- di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lett. c), della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche;
- di non aver ricevuto ovvero, qualora ricevuto, di aver restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione Europea, salvo che sia stato rimborsato o depositato in un conto bloccato;
- limitatamente alle imprese del settore della pesca marittima, di disporre dell'imbarcazione risultante in armamento alla data del 3 aprile 2022;
- limitatamente alle imprese del settore acquacoltura, di essere iscritti come impresa attiva nel Registro delle Imprese in data antecedente al 1° gennaio 2022 e di risultare in attività alla data di presentazione della domanda di accesso ai contributi;
- che gli aiuti complessivamente richiesti non superano la soglia di 345.000 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi del punto 23.a della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, istitutiva del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione Europea;
- che l'attività prevalente risulta essere la pesca professionale o l'acquacoltura.
Misura del contributo concedibile
I contributi sono concessi nella forma di sovvenzioni dirette nel quadro dei massimali indicati al punto 23.a della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modifiche.
Con un Provvedimento del Direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto, saranno definiti termini e le modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione.
I contributi sono erogati nei limiti delle risorse disponibili. Qualora l'importo totale dei contributi da concedere superi le risorse disponibili è prevista la riduzione proporzionale del contributo spettante a ciascuna singola impresa.
La concessione e l’erogazione del contributo alle imprese della pesca marittima
Il contributo a favore delle imprese di pesca armatrici di imbarcazioni è riconosciuto a ciascuna impresa richiedente in quota fissa, in funzione della stazza dell'imbarcazione misurata in Grosse Tonnage (GT) calcolato sulla base della seguente tabella.
Classi di stazza in GT |
Contributo calcolato in euro |
1 ≤ X ≤ 5 |
1.000 |
5 < X ≤ 10 |
104*GT + 400 |
10 < X ≤ 25 |
86*GT + 600 |
25 < X ≤ 50 |
64*GT + 1.100 |
50 < X ≤ 100 |
50*GT + 1.800 |
100 < X ≤ 250 |
40*GT + 2.800 |
250 < X ≤ 500 |
30*GT + 5.300 |
500 < X ≤ 1.500 |
22*GT + 9.300 |
1.500 < X ≤ 2.500 |
18*GT + 15.300 |
X > 2.500 |
13,40*GT + 26.800 |
Il contributo una tantum spettante alle imprese armatrici che presentano istanze comprendenti più imbarcazioni da pesca è dato dalla somma dei contributi, calcolati secondo la tabella di cui sopra, spettanti ad ogni singola imbarcazione in armamento alla data del 3 aprile 2022, fino a concorrenza massima della soglia di 345.000 euro.
Una volta ricevute le istanze di contributo, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, anche attraverso il supporto delle Capitanerie di Porto territorialmente competenti, procederà all'istruttoria per la liquidazione degli aiuti e alla successiva erogazione degli stessi.
La concessione e l’erogazione del contributo alle imprese dell’acquacoltura
Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 31 marzo 2022, pari a complessivi 3,5 milioni di euro, sono ripartite nelle seguenti riserve di destinazione, definite in funzione delle dimensioni dell'impresa richiedente secondo quanto previsto dall'allegato 1, Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014:
- 85% per le imprese di micro e piccole dimensioni;
- 10% per le imprese di medie dimensioni;
- 5% per le imprese di grandi dimensioni.
Il contributo, tenuto conto delle riserve di destinazione di cui sopra, è riconosciuto nei seguenti importi:
- 500 euro in quota fissa per ciascuna impresa richiedente;
- una quota variabile proporzionale al fatturato medio dichiarato dal soggetto richiedente, determinata quale media aritmetica dei fatturati annui dichiarati nei bilanci depositati o delle dichiarazioni dei redditi presentate in ciascun esercizio ricompreso nel triennio 2019-2021.
Per le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1° gennaio 2021, il fatturato medio annuo coincide con il 50% della media del fatturato delle imprese appartenenti alla medesima categoria del soggetto richiedente.
In ogni caso, il contributo è riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario entro e non oltre i seguenti massimali:
- 5.000 euro per le microimprese;
- 6.000 euro per le piccole imprese;
- 10.000 euro per le medie imprese;
- 20.000 euro per le grandi imprese.
Una volta ricevute le istanze di contributo, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali procederà all'istruttoria per la liquidazione degli aiuti e alla successiva erogazione degli stessi.
La concessione e l’erogazione del contributo alle imprese della pesca interna
Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 31 marzo 2022, pari a 1,5 milioni di euro, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome sulla base della seguente tabella.
Regione o Prov. Aut. |
n. imprese |
% di incidenza |
Importo assegnato |
Abruzzo |
2 |
0,17% |
2.510,46 euro |
Basilicata |
0 |
0,00% |
== |
Provincia Autonoma di Bolzano |
0 |
0,00% |
== |
Calabria |
0 |
0,00% |
== |
Campania |
0 |
0,00% |
== |
Emilia Romagna |
56 |
4,69% |
70.292,89 euro |
Friuli Venezia Giulia |
17 |
1,42% |
21.338,91 euro |
Lazio |
27 |
2,26% |
33.891,21 euro |
Liguria |
0 |
0,00% |
== |
Lombardia |
83 |
6,95% |
104.184,10 euro |
Marche |
0 |
0,00 |
== |
Molise |
0 |
0,00% |
== |
Piemonte |
15 |
1,26% |
18.828,45 euro |
Puglia |
60 |
5,02% |
75.313,81 euro |
Sardegna |
114 |
9,54% |
143.096,23 euro |
Sicilia |
0 |
0,00% |
== |
Toscana |
21 |
1,76% |
26.359,83 euro |
Provincia Autonoma di Trento |
1 |
0,08% |
1.255,23 euro |
Umbria |
8 |
0,67% |
10.041,84 euro |
Veneto |
791 |
66,19% |
992.887,03 euro |
Entro trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto in esame, le Regioni e le Province Autonome devono comunicare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a mezzo PEC, i numeri dei conti di Tesoreria sui quali accreditare gli importi individuati dalla precedente tabella.
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