Così come previsto dai Regolamenti (UE) n. 1307/2013 (art. 44, paragrafo 4) e n. 639/2014 (art. 45, paragrafo 2), le superfici utilizzate per il pascolo o per la fienagione non vengono di norma considerati terreni a riposo.
Tuttavia, l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa ha innescato una serie di dinamiche di carattere globale che hanno portato, tra le altre cose, ad un aumento significativo dei prezzi di alcune materie prime, con effetti distorsivi sulle dinamiche di domanda e offerta dei prodotti agroalimentari. In tale scenario, la Commissione Europea ha riconosciuto la possibilità per gli Stati membri di far ricorso a meccanismi di deroga e permettere agli agricoltori di destinare a pascolo, fienagione o coltivazione i terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d'interesse ecologico (Ecological Focus Area - EFA). Viene quindi eliminato l’obbligo di riposo permanente per il 5% delle superfici agricole dell’Unione Europea.
In definitiva, i terreni dichiarati ritirati dalla produzione nella Domanda Unica 2022 vengono considerati una coltura distinta per il rispetto della diversificazione colturale, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione. Allo stesso modo, i terreni lasciati a riposo sono considerati area di interesse ecologico, anche se sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione. Sulle superfici utilizzate per il pascolo o la fienagione o la coltivazione è consentito l’utilizzo di prodotti fitosanitari. Infine, viene richiesto agli Organismi Pagatori di fornire ad AGEA coordinamento, entro il 15 dicembre 2022, dati puntuali relativi ai terreni che usufruiscono di tale deroga (identificativi delle aziende e numero di ettari). Secondo le stime, tale intervento si tradurrebbe nel recupero di oltre 200.000 ettari di terreni a riposo, che potrebbero arrivare fino a circa 1 milione considerando anche i terreni incolti o abbandonati.
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