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Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1317 del 27 luglio 2022 sancisce la possibilità per gli Stati membri di decidere, entro il 28 agosto 2022, di derogare, per l'anno di domanda 2023, all'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) numero 7 e 8, che incidono sull’uso dei seminativi a fini di produzione, sia in ambito di scelte colturali che di percentuali di seminativi da lasciare a riposo.
Questo al fine di conservare il potenziale di produzione alimentare agricola dell'Unione, per accrescere l'approvvigionamento alimentare, messo in pericolo dagli shock dei costi dei fattori della produzione e dal conflitto Russia-Ucraina.
La possibilità di deroga interessa la BCAA 7 “Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture subacquee” e il primo requisito della BCAA 8 “Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi”.
Gli Stati membri che si avvalgono della deroga al primo requisito della BCAA 8, provvedono affinché essa si applichi:
In sintesi, il Regolamento n. 2022/1317 deroga per il 2023 l’obbligo dei terreni a riposo, così come per il 2022 sono stati derogati alcuni impegni del greening.