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Al fine di compensare i produttori del comparto zootecnico dei danni subìti a causa dell’incremento dei costi e dalla riduzione delle scorte dell’alimentazione animale generati dal conflitto in corso in Ucraina, con il D.M. n. 305722 dell’8 luglio 2022, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha previsto lo stanziamento di risorse per oltre 144 milioni di euro (cfr. nostra circolare n. 630 del 12 agosto 2022).
Tali risorse sono finalizzate all’erogazione di un contributo, destinato a sostenere gli agricoltori che perseguono l’obiettivo di adottare metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e del clima, con particolare riferimento al benessere animale.
In particolare, beneficiano del sostegno in esame gli agricoltori che rientrano nella categoria dei produttori delle filiere di allevamento delle vacche da latte, delle bufale, delle vacche da carne e delle vacche a duplice attitudine, che:
Il contributo è parametrato sulla base dell’entità degli animali alimentati e, pertanto, è determinato in ragione del numero dei capi allevati e, in particolare, al numero dei capi accertati ai fini del riconoscimento dell’aiuto accoppiato nella Domanda Unica dell’anno 2021.
L’importo che sarà erogato per ciascun capo è quello indicato nell’allegato A, D.M. n. 305722/2022, differenziato in base alla specie animale e variabile da un minimo di 22,61, attribuiti ai capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e i 24 mesi allevati per almeno sei mesi, a un massimo di 100 euro, attribuiti alle vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità posti in zone montane.
Il pagamento del ristoro è eseguito a favore dei beneficiari dagli Organismi Pagatori territorialmente competenti per la Domanda Unica dell’agricoltore, secondo le modalità definite da AGEA con le Istruzioni Operative n. 75.
Gli Organismi Pagatori provvedono all’istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all’esecuzione dei pagamenti del ristoro entro il 30 settembre 2022, sulla base delle disposizioni impartite da AGEA (qualora siano accertati provvedimenti di sospensione, attivati dall'Organismo Pagatore, l'aiuto non sarà concesso).
Eventuali comunicazioni da parte di AGEA saranno inviate a ciascun agricoltore all'’indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio fascicolo aziendale.