Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Per il settore lattiero caseario, dal 1° luglio 2022, è divenuto pienamente operativo il monitoraggio sulle produzioni realizzate nel territorio nazionale o provenienti da Paesi UE ed extra UE, definito dal D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021, con riferimento al latte bovino, e dal D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 per il latte ovicaprino.
Come abbiamo rappresentato nella nostra circolare 231/2022, AGEA, con le Istruzioni Operative n. 16 del 11 febbraio 2022, illustrando il quadro normativo di riferimento, ha riepilogato gli obblighi, le scadenze e gli adempimenti a carico dei diversi operatori della filiera lattiero casearia (si veda il quadro riassuntivo).
In particolare, i nuovi obblighi introdotti dal 1° luglio 2022 prevedono che i primi acquirenti di latte bovino ed ovicaprino entro il giorno 20 di ogni mese provvedano a dichiarare il quantitativo di latte e semilavorati ritirati nel mese precedente, riportando il valore in chilogrammi.
Gli adempimenti previsti dai citati Decreti attuativi devono essere espletati esclusivamente attraverso il portale SIAN. Pertanto, i soggetti interessati devono registrarsi presso l’anagrafe del portale. La registrazione va effettuate tramite le apposite Amministrazioni Regionali con riferimento alla Regione in cui risulta ubicata la sede legale dei fabbricanti. Tuttavia, è stata evidenziata la difficoltà da parte dei primi acquirenti di latte, confermata dai rappresentanti della filiera lattiero casearia, di rispettare la scadenza del 20 agosto scorso relativa alla comunicazione dei dati relativi al mese di luglio 2022 a causa dei disservizi informatici del sistema SIAN.
Con il D.M. n. 0358678 del 19 agosto scorso il MIPAAF ha deciso di posticipare il termine del 20 agosto al prossimo 20 settembre.
Pertanto entro il 20 settembre le imprese prime acquirenti di latte e semilavorati dovranno procedere all’invio sia dei dati relativi al mese di luglio, sia ai dati relativi al mese di agosto 2022.
Sotto il profilo sanzionatorio, il mancato rispetto del termine del 20 settembre e di quelli successivi, per coloro che non adempiono agli obblighi di registrazione è prevista una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 20.000 euro. Se il ritardo nella registrazione non supera i trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50%. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino e ovicaprino superiori a 500 ettolitri, per due mesi consecutivi, si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l’attività per un periodo compreso tra sette e trenta giorni.