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AGEA ha pubblicato le Istruzioni Operative n. 88, con le quali ha definito le modalità di concessione del sostegno a favore della filiera apistica, le cui risorse ammontano complessivamente, per l’anno 2022, a 7,75 milioni di euro.
Come illustrato nella nostra Circolare n. 685/2022, con il D.M. 20 luglio 2022, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha definito la ripartizione delle risorse stanziate per questa filiera, destinando:
Al fine di agevolare gli adempimenti a carico delle imprese dedite all’apicoltura, AGEA provvederà a fornire le domande con precaricati i dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN e della BDN (AGEA Istruzioni Operative n. 88 del 23 settembre 2022).
Le domande dovranno essere presentate dalle imprese beneficiarie inviando apposita domanda tramite i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA). La presentazione delle domande dovrà avvenire dal 31 ottobre 2022 ed entro e non oltre il 14 novembre 2022.
L’Organismo Pagatore AGEA dovrà, quindi, verificare la completezza delle informazioni contenute nella domanda e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, per poi determinare le quantità ammissibili per ciascun richiedente ed effettuare gli ulteriori controlli istruttori che si renderanno necessari.
In particolare, ai fini dell’ammissibilità, AGEA verifica:
L’Organismo Pagatore AGEA assoggetterà a controllo puntuale un campione delle domande presentate non inferiore al 5% del totale delle domande di ciascuna fattispecie.
L’aiuto non è concesso ai soggetti per i quali sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall’Organismo Pagatore.
Tra le verifiche effettuate da AGEA vi è la visura Deggendorf tramite il RNA, al fine di verificare se l’impresa beneficiaria ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare (art. 16, Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio europeo del 13 luglio 2015).
Inoltre, AGEA dovrà verificare la regolarità contributiva (DURC).
Per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, AGEA verifica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso di esito positivo del controllo, AGEA non provvede al pagamento, segnalando, inoltre, tale circostanza all’Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
L’aiuto rientra nella disciplina de minimis e, pertanto, le imprese agricole dovranno rispettare il limite di 25.000 euro nell’arco dei tre anni per impresa unica[1].
L’erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia e alla esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.
Per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a 150.000 euro è necessaria l’acquisizione dell’informazione antimafia.
[1] Per impresa unica s'intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: