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In data 27 gennaio 2023, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/186 della Commissione europea, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325[1] per quanto riguarda il riconoscimento di determinate autorità e organismi di controllo ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione.
Il Regolamento (UE) 2021/2325 riporta l’elenco (Allegato II) delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza e competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati nei paesi extra-UE. A seguito delle nuove richieste e degli elementi pervenuti alla Commissione, è stato opportuno apportare alcune modifiche a tale elenco.
In particolare, sono stati apportati i cambiamenti di seguito riportati:
Le motivazioni sono riconducibili alla mancata presentazione, alla Commissione, della relazione di valutazione emessa dal proprio Organismo di accreditamento per quanto riguarda i prodotti dell’acquacoltura e le alghe, alla mancata rappresentazione delle informazioni relative al fascicolo tecnico e alla mancata adozione di adeguate misure correttive nei casi di non conformità e di violazione delle norme di produzione biologica osservati dalla Commissione.
[1] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione del 16 dicembre 2021 che stabilisce, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione.