Nel PSP sono state previste cinque tipologie di Eco-schemi di cui quattro come pagamenti sotto forma di integrazione al sostegno di base al reddito e uno aggiuntivo al sostegno di base al reddito (Tabella 1).
Tabella 1 – Tipologia di pagamento per Eco-schemi.
Tipologia di Eco-schemi |
Pagamento compensativo al pagamento di base (anche senza titoli) |
Pagamento aggiuntivo al pagamento di base (con titoli) |
Eco 1 – Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale |
X |
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Eco 2 – Pagamento per inerbimento delle colture arboree |
X |
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Eco 3 – Pagamento per la salvaguardia di olivi di valore paesaggistico |
X |
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Eco 4 – Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento |
X |
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Eco 5 – Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori |
X |
Per tutte le tipologie di pagamento vale il presupposto che: un'area è ammissibile ai regimi ecologici se soddisfa la definizione di ettaro ammissibile stabilita dall’Italia nel PSP e nel DM 660087 del 23 dicembre 2022, ma ci sono delle differenze nella possibilità di ricevimento:
- per i pagamenti “compensativi”, cioè per gli Eco-schemi 1-2-3-4, il sostegno di base al reddito non è un prerequisito. Tuttavia, il beneficiario deve essere un agricoltore attivo e la superficie deve essere ammissibile.
Esempio: un agricoltore con 100 ha che soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite per il sostegno al reddito di base, ma non riceve il sostegno al reddito di base perché non possiede i titoli, può ricevere pagamenti "compensativi" per regimi ecologici per 100 ha (se l'area coinvolta è in regimi ecologici).
- per il pagamento “aggiuntivo”, cioè per l’Eco-schema 5, i beneficiari devono necessariamente ricevere il sostegno di base al reddito (BISS), attivando titoli su superfici ammissibili. Tuttavia, l'agricoltore non dovrebbe necessariamente ricevere il pagamento di sostegno al reddito di base su tutti gli ettari su cui riceve i pagamenti del regime ecologico. Infatti, per ricevere il pagamento è sufficiente che la superficie sia ammissibile ai regimi ecologici e che l'agricoltore riceva il sostegno di base al reddito, anche se l'agricoltore non ha titoli per tutta la superficie per la quale è richiesto il sostegno al regime ecologico. In altre parole, è sufficiente l’attivazione anche di un solo titolo per ricevere il pagamento.
Esempio: un agricoltore con 100 ha che soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite per il sostegno di base al reddito, che riceve tale sostegno su 20 ha per cui l'agricoltore ha titoli, potrebbe ricevere il sostegno dell’Eco 5 su 100 ha (se questa è la superficie ammissibile dell'azienda agricola impegnata secondo Eco 5).
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