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La Circolare AGEA n. 26880 del 12 aprile 2023 disciplina la procedura di trasferimento dei titoli PAC, nonché le procedure tramite cui sono gestite le annotazioni (nel Registro Nazionale Titoli) di pignoramenti e pegni aventi ad oggetto i titoli PAC ed i relativi trasferimenti, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
La domanda di trasferimento titoli è presentata dall’agricoltore cessionario all’Organismo Pagatore competente tramite il CAA al quale ha conferito mandato o direttamente all’Organismo Pagatore competente, se l’agricoltore non è associato ad alcun CAA.
Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato firmato dalle parti e devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
Nell’eventualità in cui non fosse presente uno dei requisiti sopra elencati, sussiste la possibilità di adempiere alla soddisfazione degli stessi entro il 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli.
I titoli ottenuti gratuitamente dalla Riserva Nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla Riserva Nazionale, non possono essere trasferiti prima di 3 anni dall’anno di assegnazione, salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, purché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria.
Nella Circolare viene anche specificato che i titoli PAC possono costituire oggetto di pignoramento nelle forme e modalità previste per la procedura del pignoramento mobiliare diretto nei confronti del debitore e possono anche essere oggetto di pegno (tranne i titoli presi in affitto).