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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Con l’avvio della raccolta ripartono gli accordi per la vendita in piedi

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nonostante i numerosi eventi calamitosi che si sono verificati nei primi mesi del 2023, a partire dalle regioni del sud italia, la campagna produttiva 2023 sta gradualmente entrando nella fase di piena raccolta dei frutti coltivati a pieno campo dalle imprese agricole. i produttori agricoli che hanno subito o prevedono di subire un calo delle proprie produzioni anche per gli effetti degli eventi atmosferici avversi che si sono manifestati negli scorsi mesi devono anche valutare gli effetti commerciali che tali mancate produzioni possono provocare alle loro attività. sempre più spesso le imprese agricole praticano la vendita diretta, in sede fissa o in forma itinerante. per tali imprese è dunque indispensabile disporre con continuità di prodotti da offrire al consumatore finale, al fine di mantenerne la fidelizzazione. nell’ambito della vendita diretta, alle imprese agricole è concesso acquistare anche prodotti agricoli di terzi, purché in misura non prevalente rispetto ai propri ed entro certi limiti (a seconda che siano imprese individuali o società). alle imprese agricole è altresì consentito acquistare il prodotto (frutta, ortaggi, ecc.) ancora sulla pianta. in tal caso, il reddito prodotto dalla successiva cessione dei prodotti agricoli potrebbe beneficiare della tassazione catastale (art. 32, tuir). la commercializzazione del prodotto acquistato su pianta. il codice civile definisce agricola l’attività di coltivazione quando la stessa prevede la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso. nel caso dell’acquisto di frutti pendenti, per l’acquirente non vi è la cura di un ciclo biologico o di una sua fase, ma la semplice apprensione del frutto stesso. l’operazione, dal punto di vista sostanziale, è un contratto di vendita ed il prodotto ricevuto dall’acquirente non gli perviene, pertanto, a titolo originario (come avviene in un contratto di compartecipazione agraria o in un contratto di soccida). va tuttavia rilevato che il terzo comma dell’art. 2135, codice civile, dispone che: “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco”. tale riferimento è riproposto anche dall’art. 32 del tuir alla lett. c) del secondo paragrafo. l’art. 32, comma 2, lett. c), tuir, precisa, infatti, che sono considerate agricole: “le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali”. alla luce di quanto indicato dall’art. 32 del tuir, riteniamo che l’acquisto di frutta in piedi, raccolta direttamente dall’acquirente imprenditore agricolo, o con il c.d. metodo scendipianta, e da questi selezionata e commercializzata, qualora la stessa non sia prevalente rispetto a quella prodotta direttamente da quest’ultimo tramite la coltivazione dei fondi agricoli nella sua disponibilità, possa ritenersi compresa nel reddito agrario. l’agenzia delle entrate nella circolare n. 44/e/2002, nel fornire indicazioni in relazione alla riformulazione dell’articolo 2135, codice civile, aveva indicato come tale articolo disponga che le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli siano da considerarsi attività connesse in presenza de i seguenti requisiti:. requisito soggettivo, l’imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l’allevamento di animali;. requisito oggettivo, i prodotti oggetto di tali attività devono provenire “prevalentemente” dall’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento esercitata dall’imprenditore agricolo di cui sopra. l’attuale decreto[1], richiamato dall’art. 32 del tuir, con cui si individuano beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse (e determinare proventi ricompresi nei redditi agrari), nell’ultima parte, riporta le attività di manipolazione ammesse ovvero:. “manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi[2]11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi;. manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0 - 02.20.0, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante”. l’agenzia delle entrate, con la circolare n. 351690/1955, ha fornito la definizione del concetto di trasformazione e quello di manipolazione precisando quanto segue:. un prodotto può considerarsi manipolato quando, nonostante le lavorazioni subite, conserva le sue qualità merceologiche originali; ad esempio, la cernita, l’essiccamento e l’imbottamento delle foglie di tabacco;. l’attività di trasformazione è qualificabile come un procedimento industriale attraverso il quale da un prodotto ne ricavo un altro merceologicamente diverso; il prodotto derivante dalla trasformazione deve avere un diverso codice doganale rispetto a quello originario. tale definizione pare potersi applicare anche all’acquisto su pianta di frutta, ove l’acquirente proceda in proprio alla raccolta del prodotto e, comunque, alla cernita dello stesso. infatti, anche la frutta raccolta con metodo “scendipianta” non può essere direttamente posta in vendita “tal quale”, ma dovrà essere selezionata escludendo i frutti “difettosi/non commerciabili” (deformati, oggetto di attacchi fungini o di insetti, ecc.) e dovrà essere cernita per calibro/pezzatura. ricordiamo, infine, che il contratto di vendita in piedi, ancorché sia stipulato tra due imprenditori agricoli, è soggetto alla disciplina delle pratiche commerciali sleali nel settore agricolo e agroalimentare (d.lgs. n. 198/2021). occorrerà dunque che le parti redigano un contratto in forma scritta; che non siano indicate condizioni contrattuali in contrasto con la disciplina delle pratiche sleali, tra le quali, ma non solo, la tempestività dei pagamenti che non potrà avvenire oltre i 30 giorni dalla data di consegna del prodotto oppure, qualora il prezzo debba essere definito successivamente, a decorrere da tale data. [1] d.m. 13 febbraio 2015. [2] si fa riferimento alle classi ateco. redazione ©riproduzione riservata
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