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La Circolare AGEA n. 35149 del 12 maggio 2023 disciplina il pagamento per il “giovane agricoltore” e le relative procedure di verifica e controllo che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il giovane agricoltore è la persona fisica in possesso, al momento della presentazione della domanda per l’assegnazione dei titoli o della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, dei requisiti in Tabella 1.
Tabella 1 - Requisiti per essere giovane agricoltore
Requisito |
Descrizione |
Insediamento |
· sia avvenuto entro i 5 anni precedenti la prima presentazione della domanda di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori o la presentazione della domanda di assegnazione dei titoli con la fattispecie giovane agricoltore; · è necessario distinguere tra imprese individuali e persone giuridiche. |
Anagrafico |
non più di 40 anni di età nel primo anno di presentazione della domanda di sostegno per i giovani agricoltori o della domanda di assegnazione dei titoli con la fattispecie giovane agricoltore alla Riserva. |
Istruzione e competenza |
1) superamento dell’esame di Stato per l’esercizio delle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario, agrotecnico laureato o titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo; 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale (esito favorevole della domanda di sostegno); 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale (esito favorevole della domanda di sostegno). |
Tutti i requisiti richiesti per il giovane agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l’assegnazione dei titoli o di quella per il sostegno per i giovani agricoltori e vanno mantenuti almeno fino al termine dell’anno di domanda. L’assenza anche di uno solo dei requisiti determina l’inammissibilità della domanda.
In riferimento al requisito di istruzione e competenza, solo per la Campagna 2023, in deroga a quanto sopra, tale requisito deve essere posseduto alla data del 30 settembre 2023, quale ultima data utile ai fini dell’avvio dei pagamenti della Campagna 2023.
Si precisa, inoltre, che tale previsione è in corso di inserimento tra le richieste di modifica al PSP proposte dal Ministero e che, pertanto, l’efficacia della deroga prevista è comunque subordinata all’approvazione della Commissione.
Per quanto riguarda i controlli documentali e l’istruttoria inerenti al riconoscimento del requisito di giovane agricoltore, sia ai fini del pagamento giovani che per l’accesso alla Riserva Nazionale, essi sono svolti per ogni domanda dall’Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale.
Le istruttorie del requisito del giovane agricoltore, sia negative che positive, sono riportate in appositi Registri istituiti nell’ambito del SIAN.
In caso di esito negativo dei controlli documentali, è previsto il recupero dei premi già erogati e, nel caso di accesso alla Riserva Nazionale, anche all’annullamento dei titoli attribuiti.
Per evitare ciò, qualora, la verifica informatica del requisito non dia esito positivo, l’agricoltore, anche per il tramite del CAA, può dimostrare all’Organismo Pagatore di competenza il possesso del requisito, presentando idonea documentazione comprovante l’esistenza dello stesso.
La verifica del requisito di giovane agricoltore, che verrà eseguita anche tramite la documentazione che l’agricoltore ha l’onere di rendere disponibile al competente Organismo pagatore, deve essere svolta entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda del sostegno per i giovani agricoltori e/o della domanda di accesso alla Riserva Nazionale. Eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non producono effetto e le relative domande sono rigettate.