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La Circolare AGEA n. 35614 del 12 maggio 2023 (Istruzioni Operative 43) definisce la disciplina per la concessione dell’aiuto diretto, nell’ambito dell’Aiuto “de minimis”, volto alle superfici a grano duro, per il 2023.
L’aiuto è finalizzato a rafforzare la filiera grano-pasta nazionale, tramite la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola, con l’obiettivo di assicurare sbocchi di mercato e di migliorare la qualità dei prodotti con l’uso di sementi certificate e l’adozione di buone pratiche agricole.
Il modello, in linea con quello già applicato per il grano duro nelle Campagne 2017-2022, prende il nome di “Fondo Grano Duro de minimis” e prevede uno stanziamento che ammonta a 36 milioni di euro (14 milioni per il 2023, 12 milioni per il 2024 e 10 milioni per il 2025).
I beneficiari sono le imprese agricole che abbiano già sottoscritto, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale, entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla scadenza della domanda di contributo (ad esempio, per la Campagna 2023 il contratto di filiera deve essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2022).
Il contratto di filiera o l‘impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente l’aiuto deve indicare almeno:
Nel contratto sottoscritto dall’imprenditore agricolo (in riferimento alla semente certificata), va allegata, alla documentazione alla domanda di aiuto, una copia della fattura di acquisto delle sementi certificate, la quale deve riportare l’indicazione della categoria e del numero di identificazione del lotto.
I quantitativi minimi ad ettaro di sementi certificate impiegate devono essere coerenti con la superficie seminata e pari ad almeno 150 kg/ha, eccetto la varietà Senatore Cappelli, per la quale il quantitativo minimo ad ettaro di semente è pari a 130 kg/ha.
L’aiuto spettante a ciascun richiedente è commisurato alla superficie agricola espressa in ettari con due decimali, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari.
L’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale è stata presentata domanda di aiuto; in caso di superamento dei fondi annuali disponibili, AGEA procederà ad applicare una riduzione dell’aiuto previsto mediante l’adozione del taglio lineare.
Per la Campagna 2023 è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro oggetto del contratto.
Va però tenuto presente che l’aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell’importo massimo di 25.000 euro, nell’arco di tre esercizi finanziari. Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti nell’ambito del “de minimis” negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell’aiuto, l’importo da concedere è rideterminato da AGEA entro la soglia di 25.000 euro.
Inoltre, l’aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 200.000 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli sempre ai sensi del regolamento “de minimis”.
Per far richiesta all’aiuto, sono rese disponibili da AGEA al richiedente o al CAA delegato, un modulo precompilato contenente le informazioni, acquisite dal Fascicolo Aziendale, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto relativa alla Superficie coltivata a grano duro richiesta a premio risultante dal piano di coltivazione (PCG), predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda, riportante le occupazioni del suolo dichiarate dal richiedente.
La domanda di aiuto può essere presentata come quadro GD della “Domanda Unica” secondo i termini di presentazione della stessa, ovvero nella sezione “Grano Duro de Minimis – Completamento Dati Campagna 2023”, presente nel SIAN a partire dal 15 giugno 2023 (Allegato modello di domanda).