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La Circolare AGEA n. 40336 del 26 maggio 2023 apporta delle modificazioni alla disciplina relativa:
Nella circolare, per la presentazione della richiesta di aiuto e dei successivi pagamenti relativi agli interventi a superficie, si precisa che l’agricoltore che nella campagna di riferimento coltivi sulla medesima superficie sia una coltura principale che una coltura secondaria, può percepire il pagamento del sostegno accoppiato per entrambe le colture coltivate in epoche diverse, a condizione che non si tratti di un doppio pagamento per lo stesso premio o che gli interventi abbiano la stessa finalità e che siano rispettate tutte le condizioni di ammissibilità di ciascun intervento, comprese le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle produzioni.
Al fine di fare chiarezza su tale aspetto, in Tabella 2 vengono riportati alcuni esempi esplicativi.
Tabella 2 – Esempi di ammissibilità al pagamento accoppiato
Caso |
Esempio |
Ammissibilità a premio |
Chiedere a premio per più di una volta sulla medesima superficie per la stessa specie. |
Coltivazione di soia da seme di primo raccolto e soia di secondo raccolto. |
NON è possibile, il premio è richiedibile ed erogabile una sola volta. |
Richiesta per premi differenti per specie diverse che si susseguono sulla medesima superficie. |
Coltivazione di colza in primo raccolto e di soia in secondo raccolto. |
È possibile richiedere ed erogare l’aiuto sia per il primo che per il secondo |
Richiesta per premio specifico per coltivazione di girasole e colza, sulla medesima superficie. |
Coltivazione di girasole in primo raccolto e di colza in secondo raccolto, o viceversa. |
NON è possibile, lo stesso premio può essere richiesto una sola volta. |
Premi alla coltivazione di soia e alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia. |
Coltivazione di soia in primo raccolto e di colture proteiche diverse dalla soia in secondo raccolto, o viceversa. |
NON è possibile richiedere entrambi i premi, poiché gli stessi hanno la medesima finalità di sostegno, cioè favorire la produzione di proteine vegetali. |
Nella circolare, in riferimento al requisito di istruzione e competenza rispettivamente per il giovane e per il nuovo agricoltore , viene precisato che:
La circolare specifica che, nell’ambito della verifica dell’attività di pascolamento prevista come condizione di ammissibilità dei pagamenti del Livello 2 dell’Eco-schema 1, nel caso in cui le Regioni/Provincie autonome adottino provvedimenti specifici e peculiari di utilizzo delle superfici a pascolo nell’ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo ai fini del pascolamento di capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, al fine di consentire la verifica del rispetto del rapporto UBA/ha ed il pagamento dell’eco-schema 1, Livello 2 in favore dei soggetti intestatari di codici di allevamento privi di superficie dichiarata a pascolo nella domanda unica, è necessario che questi ultimi comunichino al competente Organismo pagatore il CUAA del soggetto titolare delle superfici sulle quali pascolano i propri animali.